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Esenzione Ici, il catasto non conta. Conta l'utilizzo

Per l’esenzione Ici non conta la categoria catastale ma la destinazione dell’immobile all’attività agricola. Il beneficio è però escluso per i fabbricati iscritti nelle categorie A1 e A8. Il trattamento agevolato spetta per quelli a uso abitativo anche se l’agricoltore non fissa la propria residenza nell’immobile. Non è infatti richiesta la destinazione a abitazione principale, ma a «abitazione stabile»: Quindi, si deve trattare dell’immobile dove l’interessato e la propria famiglia soggiornano per adempiere alle funzioni collegate all’attività agricola. È quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di Roma, sezione IX, con la sentenza n. 125 del 15 maggio 2013. Secondo i giudici capitolini, non rileva la classificazione catastale degli immobili rurali e non è previsto che il fabbricato «debba costituire l’abitazione principale, e tanto meno che ivi sia stabilita la residenza anagrafica, ma occorre soltanto che sia accertato il nesso di strumentalità fra l’utilizzo abitativo e l’attività agricola svolta dal proprietario o titolare di altro diritto reale». In effetti, l’articolo 9 del decreto legge 557/1993, che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per il trattamento agevolato dei fabbricati rurali, non richiede che l’immobile debba essere destinato a abitazione principale. Quindi, non impone all’agricoltore di fissarvi la residenza anagrafica e la dimora abituale. Quello che conta è l’utilizzo strumentale dell’immobile per lo svolgimento dell’attività agricola. Inoltre, non conta più la classificazione catastale. I fabbricati rurali possono mantenere le loro categorie originarie. È sufficiente l’annotazione catastale, tranne per i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10. Con la circolare 2/2012 l’Agenzia ha anche fornito dei chiarimenti, relativamente a quanto disposto dal decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, sugli adempimenti che devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l’annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l’Imu delle agevolazioni tributarie, così come disposto dall’articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011). Domande e autocertificazioni necessarie per il riconoscimento del requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale, avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio provinciale competente per territorio entro il 1° ottobre 2012, al fine di ottenere l’esenzione Ici anche per gli anni pregressi.


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