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La nuova dichiarazione IMU: novità
Scade il prossimo 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021. Con decreto ministeriale del 29 luglio 2022 è stato poi approvato il nuovo modello della dichiarazione IMU. Non si dovrà pertanto più utilizzare il vecchio modello approvato con Dm 30 ottobre 2012.

Scade il prossimo 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021.

Il termine ordinario del 30 giugno 2022 è stato infatti prorogato al 31 dicembre 2022 dall’art. 35 del D.L. n. 73/2022 (c.d. decreto “semplificazioni”), al fine di consentire l’adozione del nuovo modello di dichiarazione previsto dalla legge istitutiva della nuova IMU (art. 1 comma 769 legge n. 160/2019) e approvato con Dm del 29/7/2022.

La legge 122 del 4/8/2022 (conv. D.L. 73/2022) ha poi esteso anche agli enti non commerciali (ENC) la proroga del termine al 31/12/2022, eliminando così il doppio binario: 30 giugno per gli ENC e 31 dicembre per tutti gli altri soggetti passivi. Si ricorda che per gli ENC deve essere approvato il nuovo modello dichiarativo IMU.

Va evidenziato, inoltre, che il termine (prorogato) del 31 dicembre 2022 non è da considerarsi a regime ma riguarda solo le dichiarazioni relative all’annualità d’imposta 2021. Pertanto, per l’anno 2022, ovvero per la dichiarazione da presentare nel 2023, il termine di invio coincide con il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta.

 

Il nuovo modello di dichiarazione IMU

Con decreto ministeriale del 29 luglio 2022 (in G.U. dell’8/8/2022) è stato approvato il nuovo modello della dichiarazione IMU. Non si dovrà pertanto più utilizzare il vecchio modello approvato con Dm 30 ottobre 2012, mentre gli enti non commerciali (ENC) dovranno continuare ad utilizzare il modello di cui al Dm 26 giugno 2014 fino all’adozione del nuovo modello previsto dal comma 770 della legge 160/2019. Un’altra distinzione con gli ENC riguarda il valore ultrattivo della dichiarazione IMU, diversamente dagli ENC la cui dichiarazione va presentata ogni anno, peraltro solo in modalità telematica (cfr. comma 770 legge n. 160/2019).

Il nuovo modello, che si arricchisce con la parte riguardante l’imposta sulle piattaforme marine (IMPi), riguarda quindi le persone fisiche e gli enti commerciali relativamente ai propri immobili situati nel territorio nazionale, ad eccezione di quelli ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano che applicano l’IMIS (imposta immobiliare semplice) e l’IMI (imposta municipale immobiliare), per i quali vanno utilizzati gli appositi modelli approvati da tali Autonomie.

Viene ribadita la regola che l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione sono distinti in due categorie: 1) immobili che godono di riduzioni dell’imposta; 2) il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Rientrano nella prima categoria i fabbricati di interesse storico e artistico, i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le unità immobiliari concesse in comodato tra parenti in linea retta di primo grado e i fabbricati costituirti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni-merce”).

Nella seconda categoria rientrano molteplici casi, tra cui l’immobile oggetto di locazione finanziaria, il terreno agricolo divenuto area edificabile, l’immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia, i terreni agricoli posseduti e condotti da Cd e Iap, gli immobili che hanno perso o acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU, eccetera. Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Rispetto al vecchio modello, nel nuovo è presente un frontespizio contenente l’informativa sulla privacy ed è composto da due quadri, A e B, il primo riguardante l’identificazione degli immobili ai fini IMU, il secondo relativo alle piattaforme marine e ai rigassificatori (IMPI).

Relativamente alle caratteristiche degli immobili, cambiano i codici di riferimento (7 per i beni merce, anziché 8, scompaiono i codici 7.1, 7.2 e 7.3), viene introdotta una nuova codifica T/U (T se l’immobile è censito nel catasto terreni e U se è censito nel catasto urbano), viene eliminata la riduzione per i terreni agricoli e viene inserito un campo riguardante l’Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato, tra le novità che hanno impatto sul nuovo modello dichiarativo. Queste ultime riguardano le fattispecie di esonero Imu introdotte durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che dovranno essere dichiarate utilizzando il nuovo modello. Seguendo le istruzioni ministeriali: è sufficiente barrare l’apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

 

Alcune particolarità del nuovo modello

Costituisce una novità assoluta la previsione di tre diverse tipologie di dichiarazione: nuova, sostitutiva e multipla. Queste tipologie sono tutte presenti in caso di trasmissione telematica, mentre se si opta per la presentazione cartacea il modello contiene solo la tipologia di dichiarazione sostitutiva.

In caso di trasmissione telematica occorre barrare il campo “nuova” se si tratta di prima compilazione della dichiarazione, mentre se si deve procedere a una integrazione o rettifica di dati precedentemente dichiarati occorre scegliere la tipologia “sostitutiva”, campo presente anche nel caso di compilazione cartacea della dichiarazione.

Le istruzioni allegate al Dm 29/7/2022 precisano che la dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso. Precisazione che lascia intendere la possibilità di ravvedere l’omissione dichiarativa entro i più ampi termini accertativi, sciogliendo così un nodo interpretativo, che vede per alcuni l’impossibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione Imu nei termini quinquennali di accertamento.

Solo in caso di compilazione telematica del modello, il dichiarante, infine, deve scegliere come tipologia di dichiarazione “multipla” nel caso in cui si tratta di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione. Opzione che deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni.

In ordine alle modalità di presentazione, la dichiarazione può essere trasmessa telematicamente utilizzando l’accesso autenticato nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite il canale Fisconline o Entratel. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file. In seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

In alternativa è possibile optare per la modalità tradizionale di compilazione cartacea della dichiarazione, da consegnare direttamente al Comune (che ne rilascia ricevuta) o da spedire in busta chiusa a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. è anche possibile trasmettere la dichiarazione a mezzo posta certificata (Pec) oppure con altre modalità stabilite dal Comune nell’esercizio della propria potestà regolamentare.


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