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Lo stralcio degli importi sotto i 1000 euro non riguarda le ingiunzioni fiscali
In ordine allo stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2023 vorremmo sapere come interpretare la dizione “singolo carico” e se l’istituto è estensibile alle ingiunzioni fiscali emesse fino al 2015.

In ordine allo stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2023 vorremmo sapere come interpretare la dizione “singolo carico” e se l’istituto è estensibile alle ingiunzioni fiscali emesse dall’ente fino al 2015.

Com’è noto, i commi da 222 a 230 della legge n. 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio 2023) hanno introdotto lo stralcio dei debiti tributari fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare che, rispetto al testo originario, in sede di approvazione definitiva della legge di bilancio è stato introdotto un “doppio regime”, caratterizzato dall’annullamento totale (capitale, interessi e sanzioni) per le cartelle di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali e uno stralcio parziale (solo interessi e sanzioni) per gli altri enti, tra cui i Comuni.

Pertanto, per i tributi comunali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Inoltre, per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati (compresa quindi la maggiorazione ex art. 27 della legge 689/81) e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute.

Peraltro, i Comuni potrebbero impedire l’applicazione dello stralcio parziale approvando un’apposita delibera di consiglio comunale entro il 31 gennaio 2023, termine entro il quale si deve procedere anche alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune e alla trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di mancata adozione troverà applicazione automatica lo stralcio parziale (limitato alle sanzioni e agli interessi e ai soli interessi in caso di violazioni al codice della strada) dei debiti residui fino a 1.000 euro, relativa ai carichi iscritti in ruoli dal 2000 al 2015.

Orbene, il riferimento di legge non è al debito originario affidato all’agente della riscossione ma all’importo che residua alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dunque, al 1° gennaio 2023.

Inoltre, ciò che conta è il singolo “carico” affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento. A tale riguardo, si evidenzia che il carico corrisponde all’importo complessivo del provvedimento che è alla base dello stesso. Così, per esempio, la sanzione al codice della strada costituisce un carico differente rispetto alla tassa rifiuti non pagata. Se ciascuna di queste non supera 1.000 euro, entrambe possono beneficiare dello stralcio, anche se il totale della cartella dovesse superare il predetto importo. Non vi sono distinzioni di sorta in ordine alla natura del debito, che quindi può essere tributario o patrimoniale, né in ordine alla tipologia di debitore, persona fisica o soggetto diverso da questa. Sono tuttavia esclusi dallo stralcio: a) il recupero degli aiuti di Stato illegittimi; b) le somme da pronunce di condanna della Corte dei Conti; c) le sanzioni comminate da un’Autorità penale; d) le risorse proprie dell’UE; e) l’Iva all’importazione.

Occorre aggiungere, altresì, che l’annullamento non è condizionato dal reddito del debitore, diversamente da quanto è accaduto con lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro, disposto con l’art. 4, DL 41/2021.

Infine, si evidenzia che lo stralcio riguarda esclusivamente i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), come emerge chiaramente dalla disposizione che fa riferimento ai “carichi affidati agli agenti della riscossione”, per cui non rientrano nell’ambito di applicazione dello stralcio le ingiunzioni fiscali emesse dai Comuni o dalla società private concessionarie.


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