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Imu in slalom tra le eccezioni
Scade il 17 giugno il termine per il versamento dell'acconto 2013: guida ai calcoli

Scade lunedì 17 giugno il termine per il versamento dell’acconto relativo all’Imu 2013 e per molti contribuenti (cittadini e imprese) le modalità di calcolo sono ancora un rebus. La regola generale, stabilita nella legge di conversione del dl 35/2013, è che l’importo della prima rata è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, ma è una regola che conosce non poche eccezioni.

La prima riguarda coloro che avessero già adempiuto all’obbligo applicando le aliquote stabilite dal comune e pubblicate sul sito del Mef entro il 16 maggio (secondo la disciplina dettata dalla versione originaria del dl 35): in tali casi, il pagamento già effettuato rimane valido.

Tale modalità di calcolo, tuttavia, non sarà più ammessa dopo che il dl 35 (il cosiddetto decreto sblocca debiti delle p.a.) sarà stato convertito.

Dal pagamento dell’acconto sono ovviamente esclusi i titolari degli immobili che beneficiano della sospensione disposta dal dl 54/2013, ovvero abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate in A1, A8 e A9), case popolari appartenenti a Iacp e cooperative edilizie a proprietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. Anche in tali casi, tuttavia, possono insorgere complicazioni, laddove la situazione immobiliare sia variata nel corso di quest’anno. Per esempio, per l’immobile già posseduto lo scorso anno e divenuto prima casa solo a fine aprile 2013, occorrerà comunque versare un’Imu pari ai 4/12 (e quindi un acconto pari a 2/12) di quella versata nel 2012.

Ciò in quanto, come chiarito dalla circolare del dipartimento delle finanze n. 2/2013, il riferimento all’anno precedente vale solo per le aliquote e le detrazioni, ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali, invece, si dive fare riferimento esclusivamente al 2013.

La stessa circolare propone alcuni esempi pratici. Il primo caso è analogo a quello già richiamato: se un immobile dal 1° gennaio 2013 è divenuto prima casa, il versamento della prima rata dell’Imu è sospeso. Viceversa, nel caso opposto di un immobile che quest’anno (a differenza del 2012) non è più adibito ad abitazione principale, l’acconto dovrà essere calcolato applicando l’aliquota prevista lo scorso anno per le seconde case.

Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, è divenuta terreno agricolo, il versamento di giugno è sospeso. Se invece un terreno agricolo è divenuto da quest’anno area edificabile, esso sarà soggetto a imposizione e, conseguentemente, la prima rata dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per il 2012.

Lo stesso ragionamento si applica ai fabbricati inagibili/inabitabili, per i quali la normativa Imu prevede il dimezzamento della base imponibile limitatamente ai mesi dell’anno in cui tale condizione si protrae: ciò che conta è lo stato attuale dell’immobile, per cui il venire meno dell’inagibilità/inabitabilità eventualmente sussistente nel 2012 determina l’insorgenza dell’obbligo di pagare l’aliquota prevista dell’anno scorso sull’intero valore.

La sospensione dell’acconto riguarda anche le pertinenze delle abitazioni principali richiamate dal dl 54, ma limitatamente a quelle che beneficiano dello stesso regime agevolato previsto per la prima casa.

Quest’ultimo, come noto, può estendersi a un massimo di tre unità, di cui non più di una accatastata in C2 (soffitte, cantine e magazzini), una in C6 (autorimesse) e una in C7 (tettoie e posti auto). Sulle altre eventuali pertinenze l’Imu va pagata applicando le aliquote 2012 e i relativi titolari devono presentarsi alla cassa già a giugno.

La prima rata è congelata anche per gli immobili assimilati dai comuni alle abitazioni principali, ovvero ai fabbricati degli anziani ricoverati in case di riposo e dei residenti all’estero. Ciò sia nel caso in cui l’assimilazione sia avvenuta nel 2013, sia in quello in cui la stessa sia stata disposta nel 2012 e non sia stata modificata.

Della sospensione può beneficiare anche il coniuge separato non assegnatario dell’ex casa coniugale relativamente all’immobile eventualmente adibito ad abitazione principale. Anche in tal caso, l’acconto di giugno non è dovuto.

Ovviamente, come già detto, occorre prestare attenzione ai cambiamenti intervenuti in corso d’anno, rapportando il calcolo ai mesi e alla tipologia di possesso. Anche al riguardo, la circolare offre alcune esemplificazioni. Un contribuente che abbia venduto il proprio immobile (non destinato ad abitazione principale) il 28 marzo 2013, dovrà versare l’Imu (e quindi il relativo acconto) commisurandolo ai 3/12 dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente. Al contrario, chi ha acquistato una seconda casa il 1° ottobre scorso dovrà calcolare l’Imu dovuta per l’anno 2013 (a partire dalla prima rata) sulla base dell’aliquota 2012, indipendentemente dalla circostanza che in tale anno abbia avuto il possesso per soli tre mesi.


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