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Caccia all'aliquota giusta per l'acconto Imu
Se il Comune ha già deliberato si può scegliere se pagare con le nuove regole o con quelle del 2012

Pagare l’Imu su seconde case e altri fabbricati non sarà facile, ma nemmeno calcolarla. Gli ultimi chiarimenti ufficiali dicono che si può determinare l’acconto usando le aliquote fissate dai Comuni nel 2012, oppure quelle più favorevoli eventualmente deliberate per quest’anno dal consiglio comunale. La scelta dell’aliquota, però, è solo il primo passo per presentarsi alla cassa senza errori entro il 17 giugno.
Vecchie e nuove delibere
Nella maggior parte dei casi, i Comuni non hanno ancora preso decisioni per l’Imu nel 2013. Anche dove l’hanno fatto, però, è quasi sempre più conveniente calcolare l’acconto con le vecchie regole. Complici le difficoltà dei bilanci comunali, infatti, le riduzioni d’imposta sono state pochissime, e generalmente concentrate sull’abitazione principale, per la quale però il versamento dell’acconto è stato congelato. Vedi per tutti il caso di Brescia, che addirittura aveva votato già lo scorso autunno la riduzione per quest’anno sulla prima casa. Al contrario, per gli altri immobili le aliquote del 2013 sono spesso identiche o più care di quelle del 2012.
Su un trilocale affittato a canone libero, ad esempio, le vecchie regole ad Asti consentono di pagare, anziché 414 euro, solo 351 euro di acconto (che sono comunque molti di più dei 297 versati a giugno dell’anno scorso, quando vennero usate le aliquote base). L’importo varia da una città all’altra in base al livello del prelievo, ma anche alla rendita catastale di partenza, di cui si è tenuto conto nelle elaborazioni in pagina. Senza dimenticare, comunque, che il risparmio di giugno è solo temporaneo, e andrà “restituito” con il saldo di dicembre. A meno che il Comune non corregga la delibera con l’assestamento di bilancio entro il prossimo 30 settembre.
Un discorso a parte va fatto per i fabbricati produttivi, per i quali quest’anno scatta l’aumento da 60 a 65 del moltiplicatore, con un rincaro implicito dell’8,3% che spesso assottiglia o azzera il vantaggio di scegliere le vecchie aliquote. 
Resta comunque un minimo di margine per un calcolo di convenienza in quei Comuni che l’anno scorso avevano dettato agevolazioni speciali per le imprese, come quelle per le società di nuova costituzione o insediate in capannoni recuperati da fallimenti o crisi aziendali. Quest’anno, infatti, gli immobili del gruppo catastale D pagano l’Imu con lo 0,76% di base fissato dallo Stato – senza possibilità di sconto – cui si può aggiungere un’addizionale comunale fino allo 0,3 per cento. 
In questo scenario, versare l’acconto con le vecchie regole può risultare molto vantaggioso. A Pavia, ad esempio, si può pagare lo 0,46% anziché lo 0,76% per una nuova attività iniziata nel 2012. Anche se poi resta l’ipoteca del saldo di dicembre, perché se non cambieranno le regole nazionali non ci sarà spazio per nessuna agevolazione locale.
Sanzioni da non applicare
In qualche caso potrebbe essere meglio seguire le regole più recenti, soprattutto se il Comune ha assimilato all’abitazione principale le case degli anziani ricoverati o ha previsto sconti particolari. Come a Pisa, dove l’aliquota sui fabbricati D/1, cioè i capannoni, è passata da 1,06 a 0,76 per cento.
A stretto rigore, la circolare 2/DF/2013 consente di usare le delibere approvate nel 2013 solo finché non sarà convertito l’emendamento al decreto sui debiti della Pa, che scade il 7 giugno: quando il testo sarà legge, si dovranno usare solo le aliquote 2012.
Peraltro, un’impostazione così restrittiva è probabilmente in contrasto con lo statuto del contribuente, che vieta l’applicazione di sanzioni nei casi di oggettiva incertezza normativa. Chi si sentirebbe di sanzionare un pensionato che va alla cassa il 14 giugno con un modello F24 compilato dal Caf la scorsa settimana sulla base delle aliquote 2013? O il proprietario di una casa affittata che segue la delibera appena adottata dal proprio Comune?
Il rebus dell’acconto, in ogni caso, non finisce con l’individuazione dell’aliquota. Dal conteggio delle pertinenze all’inquadramento dei fabbricati rurali, all’esame delle delibere comunali deve aggiungersi quello di visure e planimetrie catastali.
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Quattro mosse per non sbagliare

1 – VERIFICARE LO STOP ALL’ACCONTO

Abitazione principale e «assimilazioni»
L’acconto Imu è sospeso per l’abitazione principale, ma anche per le assimilazioni decise dal Comune, con delibera del 2012 o del 2013. L’assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all’estero iscritti all’Aire e per le case non affittate di disabili o anziani ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura

La casa dell’ex coniuge
In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario ha diritto d’abitazione sull’ex casa famigliare e non versa l’acconto

Coop edilizie e case popolari
Niente acconto il 17 giugno anche per le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari

2 – CONTROLLARE I DATI IN CATASTO

Il limite delle pertinenze
La sospensione dell’acconto Imu sull’abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell’alloggio. Va pagato l’acconto per le pertinenze in più, come il secondo box

Il requisito della «ruralità»
L’acconto è sospeso anche per i terreni agricoli, compresi gli incolti, e i fabbricati rurali strumentali. Gruppo, quest’ultimo, in cui rientrano gli edifici accatastati in D/10, ma anche quelli di altre categorie, purché dotati dell’annotazione «R»

3 – INDIVIDUARE L’ALIQUOTA

Stesse regole del 2012
L’acconto Imu da pagare entro il 17 giugno è il 50% di quanto dovuto in base ad aliquote e detrazioni decise dal Comune nel 2012, anche se entro il 16 maggio scorso fosse già stata pubblicata sul sito delle Finanze una delibera comunale per il 2013. Questo chiarimento è contenuto in un emendamento al Dl 35 non ancora convertito in legge, ma può essere applicato fin da subito, secondo la circolare 2/DF/2013. Si possono seguire le regole comunali 2012 anche per l’acconto Imu sui fabbricati produttivi in categoria D (esclusi i D/10, per cui l’acconto è congelato)

Libertà di scelta
Per ora, chi vuole può pagare seguendo le delibere comunali per il 2013, se più favorevoli di quelle dell’anno scorso

4 – PERFEZIONARE IL PAGAMENTO

Modello F24 o bollettino
L’acconto Imu può essere pagato con il modello F24 o, in alternativa, utilizzando il bollettino postale. Ai codici tributo dell’anno scorso le Entrate ne hanno aggiunti due con la risoluzione 33/E per i fabbricati produttivi tenuti all’acconto: 3925 per la quota statale ad aliquota dello 0,76%; 3930 per l’eventuale maggiorazione comunale fino allo 0,3%

Gli altri codici tributo
Le abitazioni principali in categorie catastali di pregio (A/1, A/8 e A/9) versano l’acconto con il codice 3912. Gli altri fabbricati diversi da quelli di categoria D usano il codice 3918 e le aree fabbricabili il 3916. Non si usano più, invece, i codici 3919 e 3917 perché su questi fabbricati non c’è più quota statale


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