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Esenzione IMU per ENC: la CGT dell’Emilia Romagna segue le decisioni della Suprema Corte, ma non per le sanzioni
Con i recenti interventi in ordine all’applicazione dell’esenzione IMU per le scuole paritarie e, comunque, in presenza di un richiesta di un corrispettivo (ad esempio per le case di riposo), la Corte di Cassazione sta assumendo un orientamento uniforme e ben chiaro, affermando che per qualificare il compenso come simbolico, non è possibile avere a riferimento la metà del prezzo medio del servizio.

Introduzione

Con i recenti interventi in ordine all’applicazione dell’esenzione IMU per le scuole paritarie e, comunque, in presenza di un richiesta di un corrispettivo (ad esempio per le case di riposo), la Corte di Cassazione sta assumendo un orientamento uniforme e ben chiaro, affermando che per qualificare il compenso come simbolico, non è possibile avere a riferimento la metà del prezzo medio del servizio, in quanto questo serve solo per escludere automaticamente il diritto all’esenzione. Tale valore infatti, consente solamente di verificare che l’attività in esame ha natura commerciale e, come tale, non va esente dall’imposta comunale.

L’esclusione di incertezza normativa

Sulla vexata questio che attiene all’esenzione in commento, si rammenta l’Ordinanza n. 35123 del 29 novembre 2022, con cui la Suprema Corte ha sottolineato che l’esenzione IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività di scuole paritarie, è ammessa in presenza di servizio gratuito o dietro versamento di un corrispettivo di importo meramente simbolico. Preme segnalare che, oltre a sviscerare il principio enunciato, i giudici di legittimità, accogliendo il ricorso incidentale presentato dal Comune, con il quale questo lamentava la violazione dell’art. 8, del D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997, della sentenza di secondo grado, hanno evidenziato l’errore commesso dalla Corte di Giustizia di II grado che aveva escluso le sanzioni per incertezza della materia.

I giudici capitolini hanno posto all’attenzione la circostanza per cui l’incertezza normativa sussiste solo quando sia rinvenibile una situazione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non tanto al contribuente, e neppure a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano in possesso di competenze specifiche o all’amministrazione finanziaria, ma con riferimento al giudice, quale unico soggetto a cui la norma attribuisce il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Con riferimento alla questione in contestazione, dunque, la Suprema Corte non ha ravvisato alcun contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito e, dunque, è stato accolto il ricorso del Comune, ritenendo corretta l’applicazione delle sanzioni.

Nonostante i chiarimenti portati dalla Cassazione in ordine all’esclusione delle sanzioni, si segnalano due sentenze gemelle della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bologna: la Sentenza n. 289 e la n. 290 dello scorso 27 febbraio relativa a situazioni simili, accertate da due Comuni della Provincia di Ravenna. La posizione assunta dai giudici bolognesi, pur dando atto che i ricavi hanno coperto solo una parte dei costi, rileva che, nel caso di specie, “si è in presenza di una cifra d’affari non irrilevante”. Tuttavia, pur richiamando la citata Ordinanza n. 35123/2022, in ordine alla debenza delle sanzioni, non si allinea alla decisione della Suprema Corte.
Nel dettaglio i giudici felsinei hanno osservato che “La magmatica normativa IMU (in via sperimentale: articolo 13 decreto legge 201 del 2011; e poi i commi 639 ss. della legge di stabilità per il 2014 numero 137 del 2013; infine la legge 208 del 2015, di stabilità per il 2016) è certamente di difficile lettura. La normativa IMU appare, priva come è di testo unico ed esposta alle mutevoli valutazioni politiche in punto ad imposizione sugli immobili, particolarmente faticosa. (…)”

Il principio ribadito con le ultime sentenze della Suprema Corte

A margine della presente disamina preme rimarcare quanto espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 35123/2022. Con tale arresto, i giudici di legittimità hanno elaborato un fondamentale principio, poi ripreso nei vari che sono seguiti, per cui l’esenzione IMU per gli enti non commerciali che gestiscono scuole paritarie, è ammessa in presenza di servizio reso in maniera gratuita o dietro versamento di un corrispettivo di importo meramente simbolico. Ora, perché si possa parlare di natura simbolica, il compenso non può essere commisurato al costo medio stabilito dal MIUR e, soprattutto, deve coprire solo una parte marginale dei costi sostenuti.

In pratica, gli Ermellini hanno sancito che l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992, presuppone la ricorrenza contestuale del requisito soggettivo, ossia della natura non commerciale dell’ente e del requisito oggettivo, rappresentato dalla diretta destinazione dell’immobile allo svolgimento delle attività previste dal richiamato articolo 7. Gli stessi hanno, altresì, ricordato che l’esenzione in esame è pienamente compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa comunitaria, solo se abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, corrispondente ad attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo puramente simbolico, non avendo alcuna rilevanza il fatto che l’ente operi in perdita.


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