MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


L'«ex» assegnatario paga l'Imu

Fonte: Il Sole 24 Ore

In caso di abitazioni assegnate in sede di separazione o divorzio, la soggettività passiva ai fini del tributo comunale sugli immobili cambia nel passaggio dall’Ici all’Imu. In vigenza del vecchio tributo comunale, infatti, valeva l’ordinario criterio della titolarità formale del bene, di tal che se questo fosse in proprietà del coniuge non assegnatario, l’imposta era comunque dovuta da titolare del bene. L’unica agevolazione era rappresentata dalla circostanza che se l’ex coniuge non assegnatario non era titolare di altra unità a uso abitativo nell’ambito dello stesso comune, a questi spettava l’aliquota ridotta e la detrazione d’imposta per l’abitazione principale.
In vigenza dell’Imu, invece, la soggettività passiva compete unicamente all’assegnatario dell’alloggio, a prescindere dalla titolarità formale dello stesso. Questo significa, in pratica, che se il coniuge non assegnatario è proprietario dell’intero immobile, il bene sarà comunque soggetto a imposizione in capo all’utilizzatore. E ciò, a prescindere dalla presenza di eventuali altri immobili in proprietà del non assegnatario.
Nell’Imu, inoltre, è prevista la maggiorazione della detrazione per abitazione principale per un importo pari a 50 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che risiede e dimora nell’abitazione stessa. Nell’ipotesi della separazione o divorzio, quindi, non rileva tanto in favore di chi sia avvenuto l’affidamento formale dei figli, quanto dove gli stessi risiedano e dimorino. Ne consegue che se i figli, a prescindere dall’affidamento formale, convivono e risiedono con il coniuge assegnatario dell’alloggio, solo a quest’ultimo spetterà la maggiorazione della detrazione di legge. Novità ci sono anche per i coniugi non legalmente separati o divorziati.
In particolare, in regime di Ici le agevolazioni per l’abitazione principale si applicavano solo nei riguardi dell’immobile ove dimoravano il contribuente e i suoi familiari. In presenza, quindi, di residenze separate dei due coniugi, sia nell’ambito dello stesso comune che in comuni diversi, i benefici di legge competevano in favore di una unica unità immobiliare. Nell’Imu, invece, occorre distinguere il caso delle residenze separate all’interno dello stesso comune ovvero in comuni diversi. Unicamente nel primo caso (stesso comune), le agevolazioni di applicano in favore di un solo immobile. Nella seconda ipotesi, invece, è possibile duplicare l’aliquota ridotta e la detrazione. Ovviamente, la maggiorazione della detrazione spetterà solo in favore del coniuge proprietario presso il quale risiedono i figli.
Nulla cambia invece per le coppie di fatto. In questo caso, infatti, sia con l’Ici che dell’Imu trovano sempre applicazione gli ordinari criteri di tassazione. Questo significa che, in presenza di abitazioni e residenze disgiunte, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano in favore di entrambe le unità immobiliari. In ipotesi di “separazione” della coppia di fatto, con assegnazione dell’immobile ad uno dei due, l’Imu sarà dovuta dal titolare dell’immobile, in proporzione ovviamente alla quota di possesso. In presenza di figli, di nuovo occorrerà guardare alla residenza e convivenza degli stessi, piuttosto che all’affidamento formale ad uno o entrambi i genitori


https://www.ufficiotributi.it