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La Tares comunale dimentica i rifiuti speciali

Fonte: Il Sole 24 Ore

Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo tributo a copertura dei servizi indivisibili dei Comuni, anche se di “comunale” c’è ben poco, visto che la misura base, pari a 0,30 euro al mq di superficie imponibile, e che secondo le stime del Governo vale un miliardo di euro, andrà tutta allo Stato. Ai Comuni rimane comunque la possibilità di incrementare il tributo di altri 0,10 euro, riservandosene il gettito.
Peraltro, sul fronte del “riversamento” allo Stato le regole sono ancora da definire, anche alla luce delle varie modifiche succedutesi nel corso del 2012. L’articolo 14, comma 13-bis, Dl 201/2011, prevede una riduzione del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio, ora sostituito dal fondo di solidarietà comunale, in «misura corrispondente» al gettito derivante dalla maggiorazione standard; si prevede inoltre che in caso di incapienza ciascun Comune deve versare allo Stato le somme residue.
La normativa nulla dispone in merito al criterio di quantificazione degli importi dovuti allo Stato, se in base a una stima una tantum, o a poco attendibili superfici catastali o, infine, a una rendicontazione puntuale degli incassi registrati da ogni singolo Comune. Considerato che, rispetto al testo originario, è oggi previsto il pagamento esclusivamente con F24 o con bollettino postale centralizzato – i cui modelli ancora non sono stati approvati – sarebbe auspicabile che fossero individuati due codici tributo, uno per il tributo sui servizi indivisibili di competenza statale e uno per quello di competenza comunale, in modo tale che ci sia un riversamento diretto nelle casse dello Stato, come già avviene per l’Imu. Ciò eviterebbe inutili e dispendiose rendicontazioni.
Lo stesso sistema peraltro potrebbe essere usato anche per il tributo provinciale di tutela dell’ambiente.
Nel prototipo di regolamento Tares predisposto dall’Economia si ricorda che la maggiorazione per i servizi indivisibili ha natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti (che ha invece natura di tassa), di cui assume il medesimo presupposto.
Questo porta ad applicare alla maggiorazione sui servizi le stesse esclusioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni applicabili al tributo sui servizi. Così le aree e i locali sui cui si producono rifiuti speciali non assimilati sono esclusi sia dal tributo sui rifiuti che da quello sui servizi. O ancora, le percentuali di riduzione da applicare alle superfici in cui vi è contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, saranno applicabili anche al tributo sui servizi.
Oltre ad agevolazioni che si traducono in riduzione di superficie vi sono agevolazioni che si applicano sotto forma di riduzione della tariffa, come quelle assicurate a chi effettua la raccolta differenziata, alle abitazioni occupate dai residenti esteri e altre ancora previste dalla normativa o che possono essere decise autonomamente dai Comuni con il regolamento Tares.
L’articolo 14, comma 21, Dl 201/2011, prevede che tutte queste agevolazioni, riduzioni ed esenzioni si applicano anche al tributo sui servizi indivisibili, sia di competenza statale che comunale


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