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Sulle tariffe Tares caos competenze
Rifiuti. Sovrapposizione Ato-Comune

Anna Guiducci

Le tariffe della Tares devono essere approvate dagli enti regionali costituiti e disciplinati dalle normative di settore.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 23, della legge 221/2012, (conversione del secondo decreto sviluppo), sono infatti unicamente gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali a esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (rifiuti compresi), di scelta della forma di gestione e affidamento, di determinazione delle tariffe e di controllo.
La norma si pone in evidente contrasto con la disciplina istitutiva della Tares (articolo 14, Dl 201/11), secondo la quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal l’autorità competente.
Poiché soggetto attivo del tributo è il Comune, deve essere il Consiglio comunale a deliberare eventuali riduzioni ed esenzioni, la cui copertura finanziaria deve essere assicurata con risorse della fiscalità generale.
La disciplina integrativa recata dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) non chiarisce la competenza in materia di approvazione delle tariffe, esponendo al rischio di impugnazione gli atti eventualmente adottati in violazione di legge per incompetenza assoluta dell’organo deliberante.
Il comma 387 dell’articolo unico consente ai Comuni, in deroga all’articolo 52 del Dlgs 446/97, di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che, al 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.
Il versamento del tributo o della tariffa nonché della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato (elevabile fino a 0,40 dal Consiglio comunale) deve essere effettuato con F24 o con conto corrente postale intestato esclusivamente al Comune.
Per quest’anno, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà del Comune di deliberare una scadenza successiva.
Sino alla determinazione delle tariffe l’importo delle rate è calcolato in acconto, commisurandolo a quanto versato nell’anno precedente a titolo di Tarsu, Tia 1 o Tia 2 e tenendo conto della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato. L’eventuale conguaglio per maggiorazioni fino a 0,40 euro è invece effettuato con l’ultima rata.
I tempi di pagamento del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni non coincidono, per l’anno 2013, con i tempi di riscossione del tributo o della tariffa. Lo squilibrio finanziario potrebbe compromettere seriamente la gestione della liquidità degli enti e comportare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, i cui costi produrrebbero necessariamente incrementi tariffari a carico dei contribuenti.
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