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Sì dell'Ue all'applicazione dell'Imu sui beni della Chiesa. No al recupero del mancato gettito Ici

Fonte: Il Sole 24 Ore

La Commissione Ue ha dato il suo via libera al regolamento emendato dell’Imu che prevede l’esenzione per le attività di carattere non economico, giudicando «incompatibili» le precedenti esenzioni Ici alle attività non commerciali. Nello stesso tempo la Commissione europea ha bocciato l’Ici tra il 2006 e il 2011 ritenendola incompatibile con le regole degli aiuti di Stato. Bruxelles però non ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di cui hanno goduto i beneficiari (in primo luogo la Chiesa) «perché le autorità italiane hanno dimostrato che in alcuni casi il recupero sarebbe assolutamente impossibile».

Esenzioni solo per gli immobili dove sono condotte attività non economiche
Secondo Bruxelles, «il precedente sistema italiano di esenzioni all’Ici concesse a entità non commerciali per scopi specifici tra il 2006 e il 2011 era incompatibile con le regole Ue sugli aiuti di stato». Dopo l’apertura dell’indagine Ue nel 2010, l’Italia «ha ora adottato una nuova tassa», l’Imu, «che non implica aiuti di stato dal momento che le esenzioni si applicheranno solo agli immobili dove sono condotte attività non economiche». Per questo Bruxelles “ha chiuso” l’indagine. 

No al recupero degli aiuti concessi in passato
«Le entità no profit rivestono un importante ruolo sociale, che è riflesso dal regime italiano di imposizione fiscale sugli immobili» ma, ha dichiarato il commissario Ue alla concorrenza Joaquin Almunia, «quando queste operano sullo stesso mercato degli attori commerciali dobbiamo essere sicuri che non beneficino di vantaggi non dovuti». E le nuove norme Imu, ha sottolineato Almunia, «assicurano che non è questo il caso». Eccezionalmente, Bruxelles non chiede all’Italia di recuperare gli aiuti illegali concessi gli anni passati in quanto «le autorità italiane hanno dimostrato che in questo caso specifico» l’operazione «sarebbe assolutamente impossibile» in quanto «oggettivamente impossibile» determinare quali parti degli immobili esentati fosse stata usata «esclusivamente» per attività non economiche e quindi «legittimamente» esenti


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