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Sui fabbricati rurali attuazione oltre la legge
Accatastamento. Le previsioni ministeriali del 26 luglio

Il decreto ministeriale del 26 luglio sull’accatastamento dei fabbricati rurali strumentali dà attuazione al decreto legge 201/2011, ma va oltre le prescrizioni di legge. Ma andiamo con ordine.
L’articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto legge 70/2011 ha modificato le procedure di riconoscimento di ruralità dei fabbricati e per il loro accatastamento. La norma puntava a consentire l’accatastamento dei fabbricati rurali in sanatoria nelle categorie A/6, per le abitazioni, e D/10, per gli immobili strumentali, per esentarli dall’Ici. Ma la norma ha incontrato problemi attuativi, in parte risolti dal decreto legge 201/2011, che, pur abrogando le norme del decreto legge 70/2011, ne ha salvaguardato gli effetti, prorogando i termini e affidando a un decreto il compito di prevedere le modalità per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario, per gli immobili rurali a uso abitativo. Ma il decreto attuativo del 26 luglio suscita alcune perplessità.
La prima riguarda il classamento dei fabbricati rurali strumentali. Il decreto 201 prevede che debbano essere accatastati nella categoria D/10, mentre il decreto attuativo, ha previsto che «ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1 (abitazioni e fabbricati rurali strumentali, ndr), diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione». In questo modo è stata estesa ai fabbricati rurali strumentali una procedura che doveva essere prevista solo per le abitazioni, creando problemi di controllo.
Un secondo aspetto riguarda le competenze. L’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 70/2011 prevedeva che l’agenzia del Territorio, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di ruralità previsti dall’articolo 9 del decreto legge 557/93, convalidasse la certificazione prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo e riconoscesse l’attribuzione della categoria catastale richiesta. Ma il decreto attuativo prevede genericamente un controllo a campione. Per i controlli ci si affida ai Comuni, che secondo la legge avrebbero solo un ruolo volontario e complementare e all’agenzia delle Entrate.
Suscita perplessità anche la valenza retroattiva del riconoscimento di ruralità. La norma richiedeva che i requisiti di ruralità previsti dall’articolo 9 del decreto legge 557/93 fossero posseduti da almeno cinque anni, ma non prevedeva la retroattività degli effetti del nuovo accatastamento. Invece, per il decreto ministeriale, la presentazione delle domande e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Una previsione che non ha effetti sull’esenzione dei fabbricati rurali ai fini Ici. Con l’abrogazione, da parte del decreto legge 201/2011, della norma introdotta dall’articolo 23, comma 1-bis, del decreto legge 207/2008, con cui veniva fornita l’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/92, «nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 557/93» è stato ripristinato l’assoggettamento a Ici dei fabbricati rurali.


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