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Co semplificata per il turismo
Nota sulla comunicazione obbligatoria

Possono effettuare la «Co» semplificata tutte le aziende che svolgono una attività propria del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi. Non è vincolante, invece, lo svolgimento di una delle attività di cui ai codici Ateco 2007 individuati dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 2369/2012. Lo precisa lo stesso ministero del lavoro nella nota protocollo n. 4269/2012.

«Co» semplificata. I chiarimenti riguardano la facilitazione delle comunicazioni di assunzione prevista dal dl n. 5/2012 (decreto semplificazioni) a favore dei datori di lavoro del settore turismo e pubblici esercizi. Con questa facilitazione, in sostanza, le assunzioni possono essere comunicate anche incomplete di tutti i dati del lavoratore e del datore di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un motivo di urgenza, salvo provvedere all’integrazione entro tre giorni.

Con nota protocollo n. 2369/2012 (si veda ItaliaOggi del 18 febbraio) il ministero ha spiegato che, nelle more dell’adeguamento della modulistica, i datori di lavoro interessati alla semplificazione possono usare il modello Uniurg per effettuare la Co preventiva di assunzione, esclusivamente in via telematica, da completare entro il terzo giorno seguente l’istaurazione del rapporto di lavoro con la trasmissione del modello Unilav completo. Con l’occasione, il ministero ha fornito i codici attività Ateco 2007 per i quali dovesse ritenersi operante la predetta semplificazione.

La nuova precisazione. Nella nota protocollo n. 4269/2012, il ministero del lavoro ritorna su quest’ultima decisione, a seguito di interlocuzioni con i soggetti interessati. Integrando le precedenti istruzioni spiega che le aziende ammesse alla Co semplificata possono identificarsi anche in quelle che non rientrano nella predetta classificazione Ateco 2007 ma «comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi applicando i relativi contratti collettivi». Conseguentemente, aggiunge il ministero, restano esclusi dall’ambito operativo della Co semplificata quei rapporti di lavoro che, pur regolati dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.


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