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Sull'Imu della Chiesa tutto fermo fino al 2013

Con l’approvazione del decreto liberalizzazioni, diventa legge l’emendamento governativo che ridisegna le regole per riconoscere l’esenzione Ici degli enti non commerciali, modificando l’articolo 7 della disciplina Ici, applicabile anche nell’Imu, ma non nel 2012.
L’articolo 91-bis del decreto liberalizzazioni modifica l’esenzione prevista dalla lettera i) dell’articolo 7 del Dlgs 504/1992 prevedendo che le attività lì indicate devono ora essere svolte «con modalità non commerciale».
Nel caso di fabbricato a uso promiscuo, il soggetto passivo, se la frazione del fabbricato ha una propria autonomia reddituale da punto di vista catastale, dovrà provvedere all’accatastamento secondo le modalità stabilite dal Dl 262/2006, e le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
Se non è possibile procedere all’accatastamento, l’esenzione si applica, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da una dichiarazione che andrà presentata secondo modalità che saranno stabilite da un decreto dell’Economia.
L’ultimo comma dell’articolo 91-bis abroga la disposizione contenuta nell’articolo 7 del Dl 203/2005, dove si stabiliva che l’esenzione si applicasse alle attività individuate nella lettera i) «a prescindere dalla natura», norma questa, peraltro, già ritenuta tacitamente abrogata (Cassazione, ordinanza n. 25938/2010). Nulla si dispone, invece, con riferimento alla normativa che ha dato impulso alla procedura d’infrazione avviata dall’Unione europea, ovvero il Dl 223/2006, per la quale l’esenzione spettava, e spetta, a condizione che le attività siano svolte in modo non esclusivamente commerciale.
L’applicabilità delle nuove modalità, nel caso di utilizzo promiscuo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la mancata abrogazione del Dl 223/2006 e la previsione contenuta nell’articolo 3 dello Statuto del Contribuente, che con riguardo ai tributi periodici dispone che le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, sollevano dubbi sulle modalità di applicazione dell’esenzione Imu per l’anno 2012, che sembrerebbero essere esattamente quelle del passato.


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