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Fondi Ue salva Patto
Più spese finanziate? Niente sanzioni

Le province e i comuni che non hanno rispettato il Patto 2011 (si veda ItaliaOggi del 2 marzo) hanno un’ultima chance per limitare i danni derivanti dalle sanzioni previste per gli enti inadempienti. Se potranno dimostrare che lo sforamento è stato causato da un incremento delle spese cofinanziate dall’Unione europea, essi non subiranno alcuna ulteriore decurtazione delle rispettive risorse.
Tale clausola di salvaguardia è stata introdotta dall’art. 7, c. 2, lett. a), ultimo periodo, del dlgs 149/2011 (cosiddetto decreto premi e sanzioni) e il funzionamento dei relativi meccanismi è stato illustrato dal recente decreto del Mef concernente la certificazione del Patto 2011, che gli enti locali dovranno trasmettere a via XX Settembre entro il prossimo 31 marzo.
Le amministrazioni che, in base a tale certificazione, risultano non rispettose delle regole del Patto, devono trasmettere anche un apposito prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
Ricordiamo, infatti, che solo le risorse direttamente provenienti dall’Europa e le relative spese sono escluse dal Patto, che invece include tutti i cofinanziamenti nazionali (siano essi statali, regionali o locali).
Questi ultimi, tuttavia, assumono rilevanza proprio in sede di verifica finale. Se un ente ha registrato nel 2011 un incremento di tale voce rispetto alla media del triennio 2006-2008 e tale maggior spesa è pari o superiore alla differenza certificata fra saldo e obiettivo, nei suoi confronti non scatterà la sanzione pecuniaria principale, ma solo quelle (per cosiddire) accessorie: in altre parole, niente taglio del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza fra il predetto obiettivo e il saldo di competenza mista realizzato (e comunque non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo) e niente obbligo, in caso di incapienza del fsr, di versare la differenza al bilancio dello stato, ma solo (si fa per dire) blocco delle assunzioni, divieto di indebitamento, tetto agli impegni correnti e taglio del 30% alle indennità degli amministratori.
Il prospetto da compilare viene stampato automaticamente dal sistema web della Rgs con i dati già inseriti dagli enti nei precedenti monitoraggi: quelli relativi alle annualità 2008, 2009 e 2010 sono già certificati e quindi non modificabili, mentre quelli relativi al 2011 possono essere ancora corretti.
Come quello relativo al risultato finale del Patto, anche tale documento va sottoscritto dal legale rappresentante, dal responsabile dei servizi finanziari e dall’organo di revisione economico-finanziaria e spedito al Mef esclusivamente per raccomandata.


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