MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


Detrazione Imu a tempo
Stop al compimento del 26° anno del figlio

La detrazione Imu di 50 euro, spettante per ogni figlio residente nell’abitazione oggetto di tassazione, viene meno con il compimento del ventiseiesimo anno. Lo si desume da quanto statuito dal Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria del 2/12/2011. Nonostante l’intento fosse quello di dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all’interpretazione da dare alla locuzione «di età non superiore a 26 anni», contenuta in un bando di concorso, la pronuncia dei magistrati di Palazzo Spada contribuisce, indirettamente, a chiarire la portata dell’agevolazione prevista sia per l’Imu che per l’Ivie. L’art. 13, c. 10, dl 201/2011 prevede una maggiorazione della detrazione di base di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei genitori (o dell’unico genitore). Altrettanto è stato disposto in materia di Ivie dall’art. 8, c. 16, dl n. 16/2012 relativamente a quei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o per un organizzazione internazionale cui aderisce Italia la cui residenza nel nostro Paese, sia determinata in deroga ai criteri del Tuir, in base d accordi internazionali. Uno dei tanti dubbi che solleva tale disposizione attiene all’individuazione del momento dal quale viene meno il beneficio: compimento del ventiseiesimo oppure del ventisettesimo anno di età. Analoga domanda si è posta la giurisprudenza amministrativa laddove i bandi di concorso escludevano dalla partecipazione soggetti di età non superiore ad un determinato numero di anni.Secondo un primo orientamento occorre prendere in esame «il giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno» (Cons. Stato, n. 1352/1995; n. 4478/2009; n. 5907/2010).È tuttavia emerso un diverso indirizzo volto ad affermare che se il bando, nell’indicare il requisito di ammissione, fa riferimento semplicemente ad un determinato numero di anni, senza specificare che tale età deve essere totalmente «compiuta», il limite massimo va inteso in senso diverso, non essendo consentita l’esclusione dalla procedura di coloro i quali, pur avendo «compiuto» gli anni indicati nel bando non abbiano tuttavia raggiunto il compleanno dell’anno successivo, essendo irrilevanti le frazioni di anno (Cons. Stato, n. 4476/2010; n. 1284/2010; Cass. n. 10169/2004).Palazzo Spada ha condiviso il primo orientamento argomentando che superata la data del compleanno, l’interessato è entrato nel successivo anno di età, tant’è che il compimento dell’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto.
Condivisa questa interpretazione, resta ancora da capire come calcolare la detrazione nell’anno d’imposta in cui il figlio compie i 26 anni. È da ritenere che, in tal caso, la maggiorazione di 50 euro spetti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificato l’evento che dà diritto al beneficio. Con l’ulteriore precisazione che se l’evento si verifica oltre il 15° giorno del mese, allora quel mese deve essere computato per intero nel calcolo della maggiorazione. Così se il figlio compie 26 anni l’11 marzo competerà una maggiorazione calcolata nella misura di 2/12. Sarà invece pari a 5/12 se il superamento dell’età si verifica il 22 maggio. Tale detrazione andrà ripartita tra i genitori comproprietari del fabbricato ove il figlio risiede anagraficamente. Così che se uno dei comproprietari residenti non è genitore dell’«under 26» che abita in quella casa, egli non avrà diritto (neppure in quota) alla maggiorazione che spetta unicamente al genitore convivente col figlio. Discorso diverso per la casa assegnata dal giudice della separazione. In tal caso, infatti, sarebbe logico che il bonus venisse ripartito, ancorché il figlio risieda nell’alloggio assegnato, in ragione delle quote di proprietà dell’immobile degli «ex coniugi», come peraltro avviene per la detrazione di base dei 200 euro.


https://www.ufficiotributi.it