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CTR Liguria sul riconoscimento del beneficio dell'abitazione principale al nucleo diviso
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente - che la possiede a titola di proprietà, usufrutto od altro diritto reale - ed i suoi famigliari dimorano abitualmente

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LIGURIA, Sez. I – sentenza 20 ottobre 2015, n. 1052

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente – che la possiede a titola di proprietà, usufrutto od altro diritto reale – ed i suoi famigliari dimorano abitualmente , da cui ne consegue che l’immobile è da ritenersi abitazione principale solo se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i famigliari e che non ha diritto alla agevolazione abitazione principale il contribuente che dimora in un immobile mentre il coniuge ed i figli dimorano in un altro dello stesso comune ,usufruendo di tale agevolazione

 


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