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Rifiuti speciali - Condizioni di esclusione
L’esclusione di aree ove si producono rifiuti speciali è subordinata alla all'adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione

La cassazione con sentenza n.  8184 del 22 aprile 2015 salva l’avviso di accertamento del Comune di Milano, ritenendo non adeguato il sindacato della CTR colpevole di non aver tenuto conto degli esaustivi elementi che comparivano nell’atto ai sensi dell’articolo 62 del d. lgs n. 507/1993. Aggiunge inoltre che l’esclusione di aree ove si producono rifiuti speciali è subordinata alla all’adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; e il relativo onere della prova incombe al contribuente (cfr. Cass. n. 11351-12 e, prima ancora, Cass. n. 17703-04; da ultimo Cass. n. 16858-14).


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