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Affidamento del servizio di riscossione dei tributi

Tributi locali – indizione procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato del servizio stesso – determinazione del dirigente del settore finanziario – illegittimità – competenza – spetta al consiglio comunale ai sensi della lett. e) dell’art. 42 t.u.e.l.

Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 27 ottobre 2014, n. 5284

L’art. 3, comma 24, della legge n. 248 del 2005, nel riformare il sistema di riscossione dei tributi statali attraverso la creazione di una società a totale capitale pubblico (Riscossione s.p.a. in seguito denominata Equitalia s.p.a.), ha disciplinato il periodo transitorio prevedendo che “fino al momento dell’eventuale cessione […] del proprio capitale sociale alla Riscossione s.p.a. […] le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso: a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli enti stessi, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto”. Alla stregua di tale disciplina transitoria, quindi, nel caso di trasferimento del ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per gli enti locali o di scissione di una società già concessionaria del servizio di riscossione, le società cessionarie o risultanti da tale scissione societaria sono titolate ex lege (fino a tutto il 2010) alla prosecuzione diretta del rapporto concessorio con l’ente locale, salvo che quest’ultimo non adotti al riguardo una specifica “diversa determinazione”. Ciò posto, va osservato come la diversa determinazione richiamata dalla norma debba necessariamente sostanziarsi in una delibera di natura regolamentare assunta dall’organo elettivo dell’amministrazione e non di certo in un atto di carattere gestionale adottato da un suo organo burocratico. Ed invero, sotto il profilo testuale, il termine “determinazione” usato dal legislatore ha una valenza oggettivamente neutra e, pertanto, non è di per sé dirimente ai fini considerati. Come è noto, infatti, con tale espressione vengono comunemente indicati in modo indifferenziato sia gli atti propri degli organi burocratici dell’ente comunale, sia quelli emessi dai suoi organi elettivi. Non v’è dubbio, quindi, che nella genericità del termine usato dal legislatore, l’unico parametro oggettivo di riferimento per la individuazione della natura dell’atto in questione e del soggetto di conseguenza competente ad assumerlo sia quello sistematico, con specifico riguardo all’assetto istituzionale degli enti locali ed alle finalità che la diversa determinazione è normativamente preordinata a perseguire nell’ambito di tale assetto. Ed in questo senso, va osservato come l’art. 42 del t.u.e.l. disponga che il consiglio comunale ha competenza relativamente all’adozione (per quanto qui interessa) dei seguenti atti: – “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (lettera e)); – “appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione e funzione servizi di competenza della giunta del segretario o di altri funzionari” (lettera l)). Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, la riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un’attività di servizio pubblico ( v. ex multis Cons. Stato, sez. V, 1.7.2005, n. 3672). In particolare, la decisione circa la modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, nonché la conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato del servizio stesso, costituiscono senz’altro una scelta di organizzazione del servizio pubblico di riscossione che rientra, dunque, nell’ambito di applicazione della lettera e) dell’art. 42 del t.u.e.l. sopra richiamata. Per quanto sopra, il provvedimento con cui veniva indetta una procedura di selezione per l’affidamento del servizio triennale di riscossione delle entrate comunali ad un soggetto terzo avrebbe dovuto essere adottato dal consiglio comunale e non dal dirigente del settore finanziario, trattandosi di atto di natura regolamentare preordinato a fissare specifiche disposizioni organizzative dell’ente.


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