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TASI: il tributo per la copertura dei servizi indivisibili

di Stefania Zammarchi

La Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 217/2013, pubblicata in G.U. (Serie Generale n. 302 –  Suppl. Ordinario n. 87) il 27 dicembre scorso, prevede l’istituzione della I.U.C. (imposta unica comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili.
La prima componente è disciplinata con le stesse disposizioni introdotte per la gestione dell’IMU ma che, dal 2014, prevedono l’esclusione dall’imposta delle abitazioni principali e degli altri immobili espressamente esentati dalla normativa.
La componente riferita all’erogazione dei servizi può invece essere correlata alla “vecchia” TARES ed alla maggiorazione, delineata all’articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011, che aveva disciplinato il nuovo prelievo sui rifiuti e sui servizi. Come già disposto per la predetta entrata, il nuovo tributo prevede due diverse imposizioni: per la copertura dei costi inerenti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti verrà introdotta la TARI, mentre per il finanziamento dei costi indivisibili viene disciplinata la TASI che, nel dettato del richiamato articolo 14, erano coperti con la maggiorazione che nel 2013 è stata  riservata unicamente allo Stato.
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’imposta municipale propria. Sono soggetti al nuovo prelievo, anche tutti gli altri immobili e cioè le aree scoperte, anche edificabili, adibiti a qualsiasi uso. Sono invece escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, nonché le aree comuni condominiali (art.1117 del codice civile) purché non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Per l’individuazione del soggetto passivo il legislatore ripropone quasi interamente le disposizioni a suo tempo approvate per disciplinare la TARES,  tuttavia il tributo è dovuta da due diversi soggetti passivi quando l’immobile non è direttamente utilizzato o detenuto dal proprietario. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la normativa prevede che quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Sarà il Comune che, con proprio regolamento comunale, dovrà stabilire la misura del tributo a carico dell’utilizzatore, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI.
Le disposizioni normative approvate con la Legge n. 127/2013 in parola, fissa l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille che l’ente comunale, con apposita delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ridurre fino ad azzerarla. La stessa misura dell’aliquota, per l’anno 2014, può essere aumentata, ma fino alla misura massima del 2,5 per mille.
E’ il caso di rimarcare che gli studi di IFEL hanno evidenziato che, tale aliquota nella misura massima, consente di recuperare risorse per i Comuni, solamente nella misura corrispondente alle entrate generate dall’applicazione dell’aliquota IMU sulla prima casa, al 5 per mille. Ciò naturalmente genererà ulteriori difficoltà ai Comuni nella predisposizione dei bilanci di previsione per l’anno 2014, costretti a reperire risorse finanziarie con l’introduzione di nuovi tributi locali o con l’incremento delle tariffe o aliquote dei prelievi applicati dall’ente locale.
La nuove norme approvate pongono vincoli ai Comuni in ordine alla misura massina delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima. consentita dalla legge statale, per la gestione dell’IMU al 31 dicembre 2013.
A tale proposito si ricorda che l’aliquota massima, ai fini IMU, è fissata al 10,6 per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (a cui si aggiungono tutti gli immobili a queste assimilate), escludendo i fabbricati rurali, per i quali l’aliquota è invece stabilita nella misura del 2 per mille. Le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile, corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Con il regolamento comunale è inoltre possibile prevedere riduzioni ed esenzioni per le fattispecie elencate nella norma in esame. In particolare è disposto che le agevolazioni potranno riguardare:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero, per più di sei mesi all’anno;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Le suddette agevolazioni dovranno essere introdotte con delibera che disponga anche:

  1. la disciplina delle riduzioni, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
  2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Si evidenzia infine che per quanto concerne la dichiarazione TASI, dovranno essere seguite le stesse disposizioni inerenti alla presentazione della dichiarazione dell’IMU.
Per quanto attiene invece al versamento della tassa, occorre tener conto che, trattandosi di una componente della I.U.C., dovranno essere seguite le disposizioni dettate per tale imposta che, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, impongono l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ossia l’utilizzo del modello di delega F24) o, in alternativa, l’utilizzo di apposito bollettino di conto corrente postale.


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