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Processo tributario - Ricorso per cassazione - Specifica indicazione dei motivi di impugnazione - Corte di Cassazione - Sentenza 11 settembre 2013, n. 20807

Con la sentenza n. 20807 del 2013 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al contenuto del  ricorso per Cassazione. Infatti, come già affermato in precedenti pronunce, il ricorso per Cassazione, oltre a riportare il contenuto della sentenza della CTR impugnata che ne determina una insufficienza descrittiva dei suoi elementi essenziali, deve anche cogliere il reale nucleo argomentativo della sentenza impugnata.

Sul punto, si ricorda che la stessa Corte di Cassazione ha da tempo stabilito che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata tenendo conto  del significato intrinseco delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge.

Di conseguenza, il giudice di legittimità può direttamente effettuare il diretto riesame degli atti del processo e la diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.

La Corte riguardo al giudicato esterno aggiunge che la stessa esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità.

Un altro aspetto su cui si sofferma la Suprema Corte riguarda i motivi di impugnazione.

Al riguardo, la Corte ha ritenuto, con indirizzo condiviso, che l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando“) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto.

Infatti, il ricorrente deve indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostante di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione.

Il ricorso deve, quindi, contenere tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.


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