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E’ gratuito l’accesso per i comuni alle planimetrie catastali

Anche se è depositata il 31 gennaio 2013 la deliberazione n.37/2013/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna rimane attuale nel ribadire l’obbligo del principio di gratuità per l’accesso dei comuni alla base dei dati catastali.

Il chiarimento della Corte dei Conti è intervenuto a seguito della richiesta proveniente da alcuni comuni ai quali gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio avevano chiesto il pagamento della fornitura in formato digitale delle planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici relativi alle unità immobiliari urbane situate nei territori comunali.

I comuni avevano chiesto le planimetrie per implementare il Sistema Informativo Territoriale comunale, per l’esecuzione di controlli in materia di tributi comunali, di urbanistica, e per quanto stabiliscono gli artt. 18 e 19 del D. L. n. 78 del 2010 in materia di partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo e di collaborazione con l’Agenzia delle entrate nella gestione dell’Anagrafe immobiliare integrata.

La Corte ricorda che l’art. 50 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il c.d. Codice dell’amministrazione digitale, al comma 1 prevede che i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati.

Lo stesso articolo precisa, inoltre, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.

Il successivo art. 59, comma 7-bis del Codice dell’amministrazione digitale, stabilisce, che la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia delle entrate rientra nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale.

La Corte dei Conti richiama anche il decreto del 13 novembre 2007 del direttore dell’ex Agenzia del territorio che ha definito le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni. In base a tali regole l’accesso alla base dei dati catastali è consentito senza alcun onere, mentre sono a carico della pubblica amministrazione richiedente eventuali costi eccezionali sostenuti dall’Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze.

Dal quadro normativo illustrato nella deliberazione n. 37 del 2013, la Corte  dei Conti dell’Emilia Romagna ricava, come anticipato, un generale principio di gratuità per l’accesso dei comuni alla base dei dati catastali, restando a carico dell’amministrazione richiedente soltanto eventuali costi eccezionali necessari per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze. Tali costi eccezionali devono, tuttavia, essere connessi ad una prestazione straordinaria per il suo contenuto e non per le modalità di erogazione.


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