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Le nuove regole per il versamento a regime della TARES (legge di conversione del D. L. n. 35 del 2013)

La legge di conversione del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 apporta importanti novità anche per il versamento a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Va brevemente ricordato che l’art. 10 del citato D.L. n. 35 prevede, per il solo anno 2013, una particolare disciplina per il versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione, in base alla quale le prime due rate sono corrisposte dai contribuenti utilizzando i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Ovviamente, è anche possibile l’utilizzo dell’apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 2013 e del modello F24. Solo al momento del versamento dell’ultima rata del tributo e della maggiorazione standard sarà obbligatorio assolvere il pagamento mediante il citato bollettino postale ovvero il modello F24.

A partire dal 2014, invece, prima della conversione in legge del D.L. n. 35 del 2013, il legislatore, coerentemente con la direzione seguita per l’imposta municipale propria (IMU), aveva previsto che la TARES fosse versata esclusivamente con il modello F24 e con il bollettino di conto corrente postale.

Con l’art. 10, comma 3, lettera b), del D.L. n. 35 in discorso, aggiunto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, oltre ai predetti mezzi di pagamento, sarà anche possibile utilizzare altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.


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