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Affidamento diretto a società in house – Requisito del “controllo analogo” –

Con la sentenza n. 458 del 2013 il TAR Puglia si è pronunciato in merito all’affidamento diretto a società in house.  

In primo luogo, si ricorda che l’affidamento diretto di un servizio pubblico si ha quando un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio non ricorrendo alla gara, ma avvalendosi di una società esterna che abbia caratteristiche tali da poterla qualificare come una derivazione dell’ente stesso e l’ente in house non può considerarsi terzo rispetto all’amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa. Ciò deriva dalla riflessione che il “controllo analogo” richiede:

In base ai requisiti indicati un affidamento diretto a soggetto in house è legittimo se lo statuto societario garantisce in via certa e permanente l’incedibilità a privati delle azioni, allo scopo di evitare meccanismi elusivi dell’evidenza pubblica finalizzati ad affidare in via diretta a privati gli appalti pubblici.


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