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Fabbricati rurali – dichiarazione in catasto entro il 30 novembre

Il prossimo 30 novembre scade il termine per l’iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni.

Si ricorda, infatti, che il comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che “I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”.  

Inoltre, il successivo comma 14-quater dispone che nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con il DOCFA.

Qualora il soggetto non effettui tale accatastamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004.

Tuttavia, per l’anno 2012, l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il versamento dell’IMU complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.

E’ il caso di evidenziare che nella fase dell’accatastamento occorrerà tener conto delle  prescrizioni indicate dal decreto del 26 giugno 2012, il quale reca disposizioni in materia di accatastamento dei fabbricati rurali.


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