MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


Alcuni elementi ricognitivi sulla tarsu, Tia1, Tia2, TaresÂ… (seconda parte)

Superficie

In generale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera l’80 per cento della superficie catastale (non al netto dei muri) determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999. Per tutti gli altri immobili (iscritti in catasto ai gruppo D ed E, non obbligati all’iscrizione, le aree scoperte assoggettate) la superficie va dichiarata secondo quanto il regolamento comunale stabilisce (di solito al netto dei muri). Insomma, per le altre unità immobiliari (non ordinarie) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella “calpestabile” (ma con la Tares vedasi il comma 9, dell’art. 14, del d.l. istitutivo, che elimina questo riferimento).
Restano escluse dalla tassazione le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali (1), a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
L’art. 62, comma 3 del d.lgs. n. 507/1993 nel prevedere l’intassabilità delle aree adibite a lavorazioni industriali fa riferimento ad ipotesi di esclusione, ma la giurisprudenza prevalente sembra considerarle quali esenzioni.
Così, in questo ultimo caso, il contribuente dovrebbe dichiarare la detenzione delle aree non produttive di rifiuti, in quanto potenzialmente rientranti nell’ambito applicativo del tributo, indicando i motivi che giustificherebbero siffatta esenzione.
Viceversa, qualora le aree adibite a lavorazioni industriali fossero ritenute escluse dall’ambito applicativo della tassa la loro detenzione non dovrebbe essere dichiarata.
Si ricorda come il secondo comma del cit. art. 62 prevede l’intassabilità delle aree che per loro natura, o per il particolare uso cui sono destinate risultino improduttive di rifiuti, subordinando tale in tassabilità al fatto che il contribuente abbia indicato la circostanza nella dichiarazione originaria o di variazione.
Invece, il terzo comma art. 62 si limita a stabilire che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi.
L’art. 1, comma 340, legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l’anno 2005) aveva introdotto (come presunzione semplice) la “superficie minima di riferimento” con la finalità di contrastare il fenomeno evasivo, metodo ordinario per determinare la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (però prima viene la “superficie calpestabile”, altrimenti si ha riduzione della base imponibile). Ora, come osservato, sembra rilevante (ai fini Tares) l’80% della superficie catastale ai fini dell’imponibilità. Si condivide la proposta di chiarire “che le superfici acquisite dai comuni tramite denuncia o accertamento ai fini Tarsu o Tia costituiscono la superficie imponibile ai fini Tares e che la superficie imponibile è quella calpestabile idonea  produrre rifiuti urbani e assimilabili, mentre la superficie catastale dovrebbe essere utilizzata in fase di accertamento, come presunzione semplice, nel caso in cui il comune  non sia in grado di effettuare la misurazione diretta dei locali o aree imponibili” (2).

 Il servizio di gestione rifiuti delle scuole statali: resta ferma la disciplina del tributo per cui il costo è sottratto dal costo complessivo che deve essere coperto dalla Tares (cfr. art. 14, comma 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
L’art.33-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevede che dal 2008 il Miur corrisponda direttamente ai comuni un compenso forfettario per tariffa, escluso però la Regione Valle d’Aosta e il TAA (cfr. la delibera GPPA Bolzano del 18 luglio 2005, n. 2551).

La riscossione volontaria e coattiva potrebbe essere effettuata tramite ruolo, ex d.P.R. n. 602/1973 per mezzo dell’agente della riscossione, previa convenzione con l’agenzia delle entrate (altrimenti prima occorre decreto ingiuntivo: vedi anche per la tariffa del servizio idrico integrato che è una entrata patrimoniale di diritto privato, vedasi anche oltre: procedure di accertamento e di riscossione).

Vincolo di solidarietà: già sancito dall’art. 63 del d.lgs. n. 507/1993 tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano o detengono in comune i locali o le aree imponibili (vedasi ora l’art. 14, comma quinto, del d.l. istitutivo della Tares).

Utilizzo temporaneo dell’immobile: con durata non superiore a sei mesi (rectius, 183 gg.), nello stesso anno solare, il soggetto passivo del tributo è individuato nel possessore a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso (vedi anche tariffa giornaliera).

Misura della tariffa: è l’anno solare, con l’obbligo di presentazione della dichiarazione per ogni periodo di imposta, con il che l’obbligo di presentazione della dichiarazione che vale per ogni periodo di imposta per steppificazione degli adempimenti dei contribuenti viene circoscritta alle sole modifiche sostanziali, subite dalla situazione già denunciata al comune.

Modifiche ai regolamenti comunali: in particolare sui tempi, sulle modalità di pagamento, sull’adempimento dei contribuenti, sulle procedure di controllo, sugli aspetti sanzionatori, ecc. (3).

Procedure di accertamento e di riscossione: in presenza di un contribuente che non abbia pagato la somma indicata in fattura si procederà a riscossione coattiva, tramite ruolo o ingiunzione dalla notifica di un atto impositivo contenente la richiesta di pagamento della somma esposta in fattura, maggiorata delle spese di notifica e contenente quanto previsto nell’art. 7 della Legge n. 212/2000.
Il termine di pagamento della somma così accertata è di 60 giorni dalla notifica (ex art. 1, comma 162 legge n. 296/2006).
In ipotesi di ulteriore inadempienza all’obbligo di versamento sarà notificato un atto di contestazione (ex art. 16 del d.lgs. 472/1997 contenente l’irrogazione della sanzione del 30% ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997).
Dopo la notifica dell’atto di contestazione si procederà alla riscossione coattiva, a mezzo ruolo o ingiunzione (il che va precisato nel regolamento comunale). Si rammenta come la natura dell’entrata sembra condizionare anche l’attivazione dell’ingiunzione di pagamento ove si tratti di natura patrimoniale privata che dovrebbe “passare” per la previa emanazione di decreto ingiuntivo: il che significa che per importi modesti o per importi dove il costo legale e amministrativo (si pensi solo ai bolli!) prevale, salvo che non si decida comunque di procedere (per deterrenza, per giustizia, per giustificare la svalutazione dei crediti da privati, ecc.)  viene meno l’interesse del comune o del soggetto gestore a coltivare l’esazione con le procedure ordinarie.
Per quanto riguarda la riscossione, parte della dottrina ha affermato che dall’art. 52 d.lgs. n.446/1997 “è desumibile un legittimo spazio di intervento” dei comuni “in materia di riscossione, il quale incontra quale unico limite il principio di legalità. Ciò comporta che, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa istitutiva statale, alla quale è possibile riconnettere natura meramente sussidiaria, “non esiste alcun obbligo di riscuotere la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante ruolo per i comuni, che possono stabilire, con espressa disposizione regolamentare, che il versamento sia fatto direttamente in tesoreria”” (Consiglio di Stato, ordinanza 28 agosto 2001, n. 4989) (4).

Termini per il recupero: ove si tratti di una entrata tributaria non è invocabile il termine ordinario di prescrizione (10 anni art. 2946 c.c.) bensì ricorre quello che vede, per il recupero, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione (ex art. 1, comma 161, legge n. 296/2006).

Sanzioni: si applica la sanzione del 30% (art.13, comma 2 d.lgs. n. 471/1997 per i tributi) in tutti i casi in cui il tributo  non sia versato alle scadenze stabilite.
Non sono applicabili specifiche sanzioni correlate alla violazione degli obblighi dichiarativi, l’unica penalità per alcuni sarebbe quella generalissima dell’art.7-bis del t.u.e.l. (d.lgs. n. 267/2000) che è una sanzione amministrativa, non tributaria (5).
Per altri sempre l’art. 13 del cit. d.lgs. 471/1997 potrebbe essere utilizzato nel caso di:

Per la tariffa avente natura di corrispettivo si dovranno utilizzare, ovviamente, gli strumenti civilistici ordinari, oltre le ipotesi di violazione al regolamento comunale.

Adempimenti dei contribuenti: iter procedurale, a partire dalle modalità e dai termini di pagamento e dagli obblighi dichiarativi, per finire alla disciplina dei controlli e della riscossione coattiva.

Contratti di servizio tra gestore e comune: la tariffa è applicata dai soggetti gestori come da convenzione di servizio e il gestore è altresì abilitato (ope legis) alla riscossione della tariffa (art.49, commi 9 e 13 del d.lgs. 22/1997) e pure ad incassare i relativi proventi.
Il gestore non è, invece,  tenuto all’iscrizione all’albo dei concessionari locali (tenuto dal Ministero delle finanze ex artt. 52-53 del d.lgs n. 446/1997).
Per l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25/2010,  laddove entro il 30 giugno 2010 non fosse pubblicato il decreto attuativo Tia2, dal 2011 i comuni potrebbero istituire la tariffa sula base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ossia dell’art. 238 codice ambientale e del d.P.R. n.158/99 (6): a partire dal 2011 i comuni possono deliberare il passaggio alla tariffa determinandola sulla base dei medesimi criteri tecnici che disciplinano la costruzione della tariffa ex art. 49 del d.lgs. n.22/1997.

Tributo provinciale ambientale: il comma 28, dell’art. 14, del decreto istitutivo della Tares mantiene espressamente in vita il tributo di cui all’art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 detto “tributo provinciale ambientale” o “TAP”.
Non mancano (anzi) problematiche applicative (e non solo) per il tributo de quo (7).

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(1) Vedi anche l’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993 che esclude esplicitamente la tassabilità delle superfici adibite a lavorazioni industriali.
(2) Ifel. Fondazione Anci, Tares: il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili. Nota di lettura, 12 ottobre 2012, pp.19-20.
(3) vedasi la sintesi fatta da L. Lovecchio, Studio sulla natura giuridica della Tia, alla luce degli ultimi sviluppi legislativi e giurisprudenziali, in “Tributi Locali&Regionali”, n. 1/2012, pp. 48-58.
(4) Così M. Cardillo, op.cit., p. 258 ove indica C. Beccalli, Il consiglio di Stato privilegia la potestà regolamentare comunale di cui all’art.52 del d.lgs. n.446/1997, in “Fisco”, 1, 2002, p. 46.
(5) M. Lovisetti, I prelievi sulla gestione dei rifiuti urbani: Tarsu, Tia1, Tia2 e Tares, Brescia, 2012.
(6) Esso nelle more della attivazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, prevede l’applicazione di indici di produttività medi dei rifiuti, senza necessità di garantire una precisa corrispondenza tra l’importo da pagare e il servizio reso.
(7) In proposito sia consentito rinviare a quanto abbiamo argomentato nel (a cura di A. Pierobon), Nuovo Manuale di diritto e gestione dell’ambiente, Rimini, 2012, pp. 1207-1214.

di Alberto Pierobon

Fonte: La Gazzetta degli Enti locali


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