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Per i fabbricati rurali ad uso strumentale non รจ prevista la presentazione della dichiarazione IMU.

I fabbricati rurali si distinguono in fabbricati ad uso abitativo e ad uso strumentale.
La disciplina dei requisiti di ruralità dei fabbricati è contenuta nell’art.9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Sia i fabbricati ad uso abitativo che i fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell’IMU. L’art. 13, del D.L. n. 201 del 2011, che ha introdotto la nuova IMU sperimentale, al comma 14, lett. d) ha, infatti, abrogato la norma che escludeva dall’imposizione ai fini ICI i fabbricati per i quali ricorrevano i requisiti della ruralità.

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