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Il gettito dellÂ’IPT alla provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo (art. 9, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174).

Con l’emanazione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, cambia la destinazione del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), che, a partire dall’11 ottobre 2012, spetta alla provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale o la propria residenza. Con il comma 2 dell’art. 9 del decreto legge in discorso, il legislatore prova a porre rimedio ai dirompenti effetti distorsivi generati dal federalismo provinciale.

Va brevemente ricordato che l’art. 17, comma 6, del D. Lgs. 6 maggio 2001, n. 68, ha introdotto la modifica delle misure dell’IPT, contenute nel D.M. n. 435 del 1998, sopprimendo la tariffa per gli atti soggetti ad IVA, con la conseguenza che anche gli acquisti di autoveicoli di nuova immatricolazione devono scontare la tariffa proporzionale in ragione della potenza del veicolo stesso.

In tale quadro normativo, le province autonome di Trento e Bolzano, forti del fatto che, sulla base dei rispettivi statuti, possono, relativamente ai tributi istituti con legge statale, quale l’IPT, intervenire sulle aliquote e sulle esenzioni, a patto di non superare i limiti delle aliquote massime, hanno scelto di non applicare le tariffe proporzionali ai veicoli di nuova immatricolazione – che si risolvono in importi più elevati -, attraendo, in tal modo, gran parte delle più importanti società di leasing e di autonoleggio.   

Con la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.L. n. 174 del 2012, che modifica l’art. 56 del D. Lgs. n. 446 del 1997, il legislatore, in pratica, prevede che le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli possono essere richieste al pubblico registro automobilistico senza vincoli di competenza territoriale, ma il relativo gettito deve essere destinato alla provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo avente causa o intestatario del veicolo. Sempre in base alla nuova disposizione, spetterà al concessionario del PRA, vale a dire l’ACI, riversare le somme di competenza di ciascuna provincia in base alla sede legale o alla residenza del soggetto passivo che richiede le formalità.

Ciò vuol dire che sarà possibile assolvere il pagamento del tributo presso qualunque sede dell’ACI o anche con l’ausilio dello Sportello Telematico dell’Automobilista, ma il relativo gettito va riversato alla provincia individuata dall’art. 9 del D.L. n. 174 del 2012.

Tale tentativo del legislatore, comunque, non appare risolutivo della questione poiché non sembra un problema insormontabile, soprattutto per aziende di grandi dimensioni, provvedere allo spostamento della propria sede legale presso il territorio di province che, come Trento e Bolzano, possono offrire tariffe dell’IPT che non risentono degli aumenti introdotti con il federalismo provinciale.


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