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Imposta di bollo speciale e prelievo straordinario sui capitali scudati

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/7/2012, n. 29/E, fornisce i chiarimenti agli intermediari che devono effettuare il versamento dell’imposta di bollo speciale e dell’imposta straordinaria una tantum sui prelievi del 2011 delle attività finanziarie detenute all’estero in violazione della normativa sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” (scudo fiscale). Nella circolare vengono in particolare specificate le modalità di perdita del regime di segretazione dei conti utilizzati per le operazioni di emersione per effetto di prelievi, trasferimento delle attività ovvero in caso di decesso del titolare dello stesso, nonché le conseguenze della perdita di tale regime e le modalità di calcolo delle imposte dovute.


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