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Determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti

Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza 2 febbraio 2012, n. 539

Il d.lgs. 17 agosto 2000, n. 267, all’articolo 42, comma 2, lett. f), riserva espressamente all’organo consiliare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Nel caso in esame, l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti (alla quale è stata riconosciuta natura tributaria, Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238) è avvenuta con deliberazione consiliare, mentre con diversa deliberazione consiliare è stato approvato il relativo regolamento: del tutto legittimamente pertanto la concreta determinazione della tariffa è stata operata dall’organo esecutivo dell’amministrazione comunale, dotato di competenza generale e residuale (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2010, n. 1208; 13 dicembre 2005, n. 7058), trattandosi di materia non espressamente riservata al consiglio, consistente del resto in un’attività meramente attuativa ed esecutiva delle precedenti determinazioni consiliari.


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