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Rimborso spese ai concessionari uscenti
Il concessionario iscritto all’albo della riscossione in fase di uscita dalle attività ha presentato domanda di discarico per le inesigibilità maturate durante la sua gestione e il conseguente rimborso delle spese correlate alle posizioni non incassate.

Il concessionario iscritto all’albo della riscossione in fase di uscita dalle attività ha presentato domanda di discarico per le inesigibilità maturate durante la sua gestione e il conseguente rimborso delle spese correlate alle posizioni non incassate. Come deve comportarsi il comune? Esiste un diritto del concessionario a vedersi riconosciute le suddette spese?

La risposta al quesito va anzitutto ricercata analizzando la convenzione/contratto sottoscritto al momento dell’affidamento della riscossione. Questo vale anche se si stratta di concessionari nati nel 2006 dall’operazione di scorporo del ramo d’azienda. In quasi tutti i casi è stata sottoscritta una convenzione che disciplinava i costi della riscossione e altri aspetti delle attività di riscossione svolte mediante lo strumento dell’ingiunzione fiscale, con le prerogative della cartella di pagamento, quindi mediante applicazione del Titolo II del DPR 602/73.
Superata questa fase, si deve chiedere il dettaglio delle posizioni non riscosse incluse nelle domande di inesigibilità.

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