MAGGIOLI EDITORE - Ufficio Tributi


Il ravvedimento operoso
Una norma di portata generale è la sanzione prevista dall’articolo 13 del d lgs 471/97 in caso di violazione del termine di versamento del tributo richiesto, oggetto di importanti modifiche a più riprese. Si aggiunge un istituto di rilievo...

a cura di C. Carpenedo

L’omesso versamento
Una norma di portata generale è la sanzione prevista dall’articolo 13 del d lgs 471/97 in caso di violazione del termine di versamento del tributo richiesto, oggetto di importanti modifiche a più riprese. Si aggiunge un istituto di rilievo previsto dall’articolo 13 del d. lgs 472/97 volto ad agevolare gli adempimenti tardivi eseguiti in ravvedimento operoso.
Prima di analizzare l’applicazione del ravvedimento operoso, è necessario soffermarsi sulla norma sanzionatoria di riferimento contenuta nell’articolo 13 del d lgs 471/97. Da qualche anno la norma è stata interessata a modifiche che hanno attenuato il carico sanzionatorio del versamento se eseguito entro quindici giorni dalla scadenza iniziale. Il d.lgs. 158/2015 introduce un’ulteriore attenuazione del carico sanzionatorio se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni.

GLI STEP

Giorni di ritardo Misura sanzionatoria
1° giorno di ritardo  1/15  = 1 per cento
2° giorno di ritardo  2/15  = 2 per cento
3° giorno di ritardo  3/15  = 3 per cento
4° giorno di ritardo  4/15  = 4 per cento
5° giorno di ritardo  5/15  = 5 per cento
6° giorno di ritardo  6/15  = 6 per cento
7° giorno di ritardo  7/15  = 7 per cento
8° giorno di ritardo  8/15  = 8 per cento
9° giorno di ritardo  9/15 = 9 per cento
10° giorno di ritardo 10/15= 10 per cento
11° giorno di ritardo 11/15= 11 per cento
12° giorno di ritardo 12/15= 12 per cento
13° giorno di ritardo 13/15= 13 per cento
14° giorno di ritardo 14/15= 14 per cento
15° giorno di ritardo 15/15= 15 per cento
Dal 16° giorno di ritardo al 90° 15 per cento
Dal 91° giorno di ritardo 30 per cento

 

Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione) dal 1.1.2016
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore
imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e’ ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo
2. Omissis La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un reddito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva  l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 7-bis, sull’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, di cui all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all’articolo 38-bis del medesimo decreto e’ presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati  tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.”

 

La norma punisce nella stessa misura l’omissione e il ritardo del versamento, pur introducendo una graduazione se il versamento viene eseguito entro 90 giorni.

Effetti sul ravvedimento operoso. Calcolo della sanzione degli interessi.
Alla sanzione sopra descritta è direttamente collegato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del d. lgs. 472/97. La norma concede la possibilità di ravvedersi in caso di versamento tardivo pagando, contestualmente al versamento, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base oltre agli interessi per i giorni di tardivo versamento.
Le diverse situazioni contemplate dalla norma prevedono:

→  Oltre alla sanzione in misura ridotta, il contribuente deve versare anche gli interessi calcolati sui giorni di ritardo nella misura pari al tasso legale fissato nella misura dello 0,1 per cento fino al 31.12.2017.
Con il recente decreto del 13 dicembre 2017, gli interessi legali sono stati fissati allo 0,3 per cento dal 1.1.2018

TABELLA DI CALCOLO

Giorni di ritardo Misura sanzionatoria Misura ravvedimento
1° giorno di ritardo  1 per cento 1/10 = 0,1%   sprint
2° giorno di ritardo  2 per cento 1/10 = 0,2%   sprint
3° giorno di ritardo  3 per cento 1/10 = 0,3%   sprint
4° giorno di ritardo  4 per cento 1/10 = 0,4%   sprint
5° giorno di ritardo  5 per cento 1/10 = 0,5%   sprint
6° giorno di ritardo  6 per cento 1/10 = 0,6%   sprint
7° giorno di ritardo  7 per cento 1/10 = 0,7%   sprint
8° giorno di ritardo  8 per cento 1/10 = 0,8%   sprint
9° giorno di ritardo  9 per cento 1/10 = 0,9%   sprint
10° giorno di ritardo 10 per cento 1/10 =  1%     sprint
11° giorno di ritardo 11 per cento 1/10 = 1,1%   sprint
12° giorno di ritardo 12 per cento 1/10 = 1,2%   sprint
13° giorno di ritardo 13 per cento 1/10 = 1,3%   sprint
14° giorno di ritardo 14 per cento 1/10 = 1,4%   sprint
15° giorno di ritardo fino al 30° 15 per cento 1/10 = 1,5%   breve
Dal 31° giorno di ritardo al 90° 15 per cento 1/9   = 1,67% intermedio
Dal 91° giorno di ritardo 30 per cento  1/8 =  3,75% lungo versamento entro  il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

Articolo 13 – Ravvedimento.
In vigore dal 01/03/2016

b-bis) b-ter) e b-quater) solo per Agenzia entrate
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’
articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzioni

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F 24

Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell’interesse, sia effettuato contestualmente.
Il modello F24 prevede a tal fine di barrare la casella Ravvedimento.
L’importo totale deve essere inglobato con il tributo dovuto.
Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento.


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