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La TIA 2 è un corrispettivo e si applica l’IVA
Importante ordinanza della Corte di Cassazione sulla TIA 1 e sulla TIA 2 che vede protagonista la società pubblica VERITAS di gestione dei rifiuti del veneziano. Dopo pronunce diverse che hanno prestato il fianco a interpretazioni di matrice tributaria...

Importante ordinanza della Corte di Cassazione sulla TIA 1 e sulla TIA 2 che vede protagonista la società pubblica VERITAS di gestione dei rifiuti del veneziano. Dopo pronunce diverse che hanno prestato il fianco a interpretazioni di matrice tributaria, la Cassazione mette nero su bianco il percorso normativo che porta ad affermare che solo la TIA 1 è un tributo mentre la TIA 2 è inequivocabilmente un corrispettivo. La natura della TIA relativa al periodo successivo al 30 giugno 2010, che è quella di specifico rilievo nel presente giudizio, la questione si sposta dal piano del diritto a quello del fatto: se il Comune ha in concreto attuato la Tariffa integrata ambientale con proprio regolamento – esercitando quindi la facoltà concessa dall’art. 5, comma 2-quater, del d.l. n. 208 del 2008, come convertito nella legge n. 13 del 2009, per l’eventualità della mancata adozione del regolamento ministeriale attuativo entro il 30 giugno 2010 (in effetti mai adottato) — si sarà in presenza di una TIA2 e si applicherà la relativa disciplina (natura non tributaria della tariffa, come disegnata dall’art. 238 del d.lgs n. 152/2006, secondo l’interpretazione della stessa fornita dall’art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010, e conseguente sua assoggettabilità ad IVA); diversamente, ossia se il Comune ha optato per mantenere la TIA1 in precedenza applicata, alla stessa continuerà ad applicarsi la normativa di riferimento, ossia l’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale e della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamate (natura di tributo e conseguente non assoggettabilità ad IVA).

In conclusione, deve affermarsi il seguente principio: “La tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. 3 apri le 2006, n. 152 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, poi denominata “Tariffa Integrata Ambientale” – c. d. T142 -) come interpretata dall’art. 16 comma 33, del dl. n. 78 del 2010, conv, dalla L n. 122 del 2010, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, co. II e III del d.p.r. 63311972″. Ne deriva che, ove tale Tariffa sia stata, come nella specie, in concreto adottata dal Comune, esercitando la facoltà concessagli, a decorrere dal 30/6/2010, dall’art. 5, comma 2-quater, del d.l. n. 208 del 2008, è legittima l’imposizione e riscossione dell’IVA sulle relative fatture.

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