I criteri di determinazione della base imponibile Imu sono identici a quelli dell’Ici. Ad esempio, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno in cui i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato applicando determinati coefficienti a ciascun anno di formazione dei valore dei beni che risulta, al lordo delle quote di ammortamento, dalle scritture contabili dell’impresa. Quindi le regole di determinazione del valore imponibile della nuova imposta sono dettate con espresso richiamo alla disposizione sull’Ici (articolo 5 del Dlgs 504/1992): per i fabbricati e i terreni si fa riferimento al valore catastale; per le aree fabbricabili al valore di mercato al primo gennaio di ciascun anno. Per quantificare l’imponibile 2012, per i fabbricati strumentali occorrerà rivalutare la rendita catastale e moltiplicare il risultato così ottenuto per i coefficienti previsti a seconda della tipologia di immobile, e pertanto: 140 per le categorie B e le categorie C/3, C/4 e C/5; 80 per gli uffici, di cui alle categorie A/10 e D/5; 60 per opifici iscritti tra gli immobili di categoria D (tranne i D/5); 55 per i negozi iscritti nella categoria C/1. L’aliquota base della nuova imposta è pari al 7,6 per mille, e i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, sino a 3 punti (e quindi da un minimo del 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per mille). I comuni possono altresì ridurre l’aliquota ordinaria fino a 4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario (ai sensi dell’articolo 43 del Tuir): si tratta dei fabbricati strumentali per destinazione e per natura e, quindi, di tutti gli immobili non patrimoniali posseduti dalle imprese commerciali. Inoltre, la medesima riduzione è prevista anche per tutti gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e, quindi, ne risultano beneficiarie le società di capitali e gli enti commerciali e non commerciali. Infine, la riduzione dell’aliquota ordinaria fino al 4 per mille può essere concessa a tutti gli immobili locati. In quest’ultimo caso il beneficio potrebbe riguardare sia le imprese, sia i privati. L’articolo 13 del Dl 201/2011 riserva, quindi, ai fabbricati strumentali una riduzione d’imposta. Tuttavia tale agevolazione è lasciata a discrezione dei Comuni impositori, i quali possono deliberare una minor aliquota. L’aliquota Imu è altresì ridotta al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, e i Comuni hanno la facoltà di ridurre ulteriormente all’1 tale percentuale. In questo caso l’agevolazione si applica ai fabbricati di cui all’articolo 9, comma 3-bis del Dl 557/93 che normalmente devono essere accatastati nella categoria catastale D/10. Siccome per l’accatastamento dei fabbricati rurali c’è tempo fino al 30 novembre 2012, i proprietari avranno cura di verificare l’accatastamento in questa categoria per evitare l’applicazione dell’aliquota ordinaria da parte dei Comuni impositori. Per i fabbricati rurali strumentali eventualmente già iscritti nel catasto fabbricati in categoria diversa dalla D10 c’è tempo fino al 30 giugno 2012 per presentare richiesta di variazione agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
Sulle imprese parola ai municipi
Il nodo del gettito. I Comuni possono ridurre il carico
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