Abbiamo notificato diversi avvisi di accertamento a mezzo semplice raccomandata AR (busta bianca) senza la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) per i casi di compiuta giacenza. Possiamo ritenere legittimi tali accertamenti o dobbiamo necessariamente ricorrere alla notifica a mezzo atti giudiziari (buste verdi)?
Accertamento
Con la recentissima sentenza n. 192 del 14 febbraio 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari ha affermato che i termini per la notifica dell’accertamento IMU 2016 scadono il 26 marzo 2022 e non il 31 dicembre 2021, in virtù della normativa emergenziale Covid-19, respingendo il ricorso del contribuente.
Nel 2021 abbiamo notificato alcuni avvisi di accertamento relativi a IMU 2016 per aree edificabili, che abbiamo poi rettificato in diminuzione, notificandoli alla fine del 2022 in sostituzione dei precedenti atti di accertamento. Vorremmo sapere se, ai fini della decadenza del potere impositivo, deve farsi riferimento ai primi avvisi oppure a quelli emessi successivamente in sostituzione dei primi.
Con la sentenza n. 1042 del 16/1/2023 la Cassazione ha affermato che la mancata indicazione del responsabile del procedimento sugli avvisi di accertamento non comporta la nullità degli atti, essendo questa prevista solo per le cartelle di pagamento.
Gli avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione nel termine di 60 giorni dalla loro notifica (ancorché non pagati), sono divenuti definitivi e non possono essere annullati.
Con la decisione n. 35412 dell’1/12/2022 la Cassazione ha affermato che l’emissione del sollecito di pagamento TARI non impedisce al contribuente di impugnare, anche per profili attinenti al merito della pretesa fiscale, il successivo avviso di accertamento notificato dal Comune.
Negli avvisi di accertamento esecutivi emessi da questo Comune manca il riferimento all’istituto dell’accertamento con adesione. Vorremmo sapere se ciò può costituire causa di illegittimità dello stesso. Si chiede inoltre se è applicabile, all’accertamento con adesione, la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742/1969, cioè se i 31 giorni possono cumularsi o meno con i 90 giorni previsti.