Con la sentenza n. 1409 del 1° dicembre 2022 la Corte di Giustizia di II grado della Toscana ha affermato che ai fini del conseguimento dell’esenzione dall’IMU, ex art. 1, comma 708, L. 147/13, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, D.L. 201/11, conv. in L. 214/11, non è in alcun modo prescritto che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta.
Fabbricati rurali
In sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento conseguente alla definitività, per mancata impugnazione nei termini, dell'avviso di accertamento riferito a fabbricato nel 2006 classificato in catasto D/8, non poteva essere rimessa in discussione per detto anno d'imposizione la natura del fabbricato stesso come rurale, ormai preclusa dall'accertamento definitivo.
Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate – Territorio ha recapitato diverse lettere nelle quali invita i proprietari di immobili a regolarizzare la situazione catastale di quei fabbricati ancora iscritti al catasto terreni, secondo le vecchie regole di accatastamento dei rurali.
L’Agenzia delle Entrate invierà avvisi bonari ai proprietari dei fabbricati rurali, al fine di regolarizzare la classificazione catastale di quei fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità.
L'Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco degli immobili non hanno ancora regolarizzati con l'iscrizione in catasto dei fabbricati rurali, già iscritti al catasto dei terreni ma non ancora dichiarati al catasto dei fabbricati
La Cassazione con sentenza n. 8862/2016 si esprime sulla questione del riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali
Una recente sentenza della cassazione cerca di fare ordine sul tema della ruralità catastale