Con la sentenza n. 26660 del 15/9/2023 la Cassazione afferma che, in materia di notifica degli atti, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato
Notifica
Con la sentenza n. 26660 del 15/9/2023 la Cassazione afferma che, in materia di notifica degli atti, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, per cui è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata o irrituale notificazione dell'atto
Con la decisione n. 16125 del 7/6/2023 la Cassazione ha ribadito il proprio recente orientamento secondo cui la notifica telematica non può ritenersi effettuata se non va a buon fine perché la casella di posta certificata del legale del contribuente risulta piena, ma va rinnovata presso il domicilio fisico.
Con la sentenza n. 721 del 17/07/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha affermato che è legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri.
La validità della notifica avvenuta via Pec di una cartella di pagamento dipende dalla prova dell'inserimento della casella di posta elettronica erariale nei registri pubblici, pena l'inesistenza della notifica della cartella originariamente impugnata rilevabile d'ufficio dal giudice.
La notifica tramite posta elettronica certificata (Pec) costituisce una procedura adottata in misura sempre più crescente anche dagli enti pubblici, sia per trasmettere atti amministrativi in genere, quanto per notificare atti giudiziari, compresi gli atti di accertamento esecutivi per violazioni dei tributi locali.
Con la sentenza n. 445 del 19/7/2023 la Corte dei Conti Campania, sezione giurisdizionale, ha condannato l’ADER a rifondere al Comune l’importo di cartelle esattoriali prescritte per colpa dell’agente nazionale della riscossione.