Abbiamo da poco ripreso l’attività di riscossione coattiva con l’emissione delle ingiunzioni fiscali relative ad accertamenti già notificati negli anni passati. In diversi casi ci vengono contestati vizi di notifica degli avvisi di accertamento e quindi la nullità delle ingiunzioni. In alcuni casi i contribuenti ritengono di contestare gli avvisi di accertamento nel merito, nonostante gli stessi siano diventati definitivi. Come dobbiamo comportarci?
Notifica
I contribuenti che, all'inizio della sospensione causata dalla pandemia, avevano ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi possono subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni che, qualora sia decorso più di un anno dalla notifica dei predetti atti?
E’ arrivata al nostro Ente una nuova richiesta di rimborso spese di notifiche su partite annullate da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), relativamente alla rottamazione di cui all’art. 4 del D.L. 119/2018 (crediti sotto i 1.000 euro per gli anni dal 2000 al 2010). All’inizio del 2021 avevamo disposto il rigetto dell’istanza di rimborso, diffidando l’ADER dal trattenere dai riversamenti dell’Ente le somme richieste. Come dovremmo comportarci ora a fronte di questa nuova richiesta di ADER?
La notifica dell’atto tributario costituisce una fase fondamentale del procedimento di accertamento, perché errori nella sua esecuzione, rischiano di compromettere l’intera procedura accertativa.
Al fine di dimostrare l’avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. nei confronti di un contribuente che è risultato irreperibile è necessario produrre l'avviso di ricevimento della medesima raccomandata, con la quale è stato avvisato il destinatario dell'avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.
La Corte di Cassazione conferma i principi di diritto secondo i quali «l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI.
Legittima la notifica di cartelle e comunicazioni preventive di ipoteca eseguite con raccomandata diretta con avviso di ricevimento.