L’Agenzia delle entrate indica le modalità con le quali rende disponibili ai contribuenti e alla Guardia di finanza, gli elementi e le informazioni dai quali – in base ai dati dell’Anagrafe tributaria - risultano redditi omessi o dichiarati soltanto in parte.
Ravvedimento operoso
Prima di analizzare l’applicazione del ravvedimento operoso, è necessario soffermarsi sulla norma sanzionatoria di riferimento contenuta nell’articolo 13 del d lgs 471/97. Da qualche anno la norma è stata interessata a modifiche che hanno attenuato il carico sanzionatorio del versamento se eseguito entro quindici giorni dalla scadenza iniziale.
Una norma di portata generale è la sanzione prevista dall’articolo 13 del d lgs 471/97 in caso di violazione del termine di versamento del tributo richiesto, oggetto di importanti modifiche a più riprese. Si aggiunge un istituto di rilievo...
Ci sono ancora pochi giorni a disposizione dei contribuenti che non hanno presentato, nel termine del 31 ottobre 2017, le dichiarazioni dei redditi di loro competenza
In materia di tributi locali, l’articolo 16 comma 1 del d. lgs 473/97 fissa una regola di carattere generale per comprendere il sistema sanzionatorio applicabile.
Con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa le modalità applicative dell’istituto del ravvedimento operoso nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.
La Corte dei Conti con deliberazione del 25/10/2016 n. 96 afferma che i gestori delle strutture ricettive non possono avvalersi del ravvedimento operoso per i riversamenti tardivi al comune dell'imposta incassata.