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TAR su Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

TAR Puglia Lecce sez. II 3/3/2016 n. 426

È vero che il Consiglio Comunale approva le tariffe concernenti il costo del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia. Ma è pur vero che, secondo quanto previsto dall’art. 42 del T.U.E.L., “il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo” dell’Ente civico.
Ciò significa che l’approvazione del Piano Finanziario – ivi incluso il piano tariffario – redatto dal gestore del servizio non può essere frutto di acritico recepimento da parte dell’organo assembleare del Comune.
Il Consiglio Comunale è chiamato, pertanto, a delineare le coordinate programmatiche della fiscalità locale, della quale la TARI costituisce parte preponderante, sulla base di una adeguata ponderazione di elementi valutativi la cui disamina non può essere devoluta in toto al gestore del servizio, pur essendo, questo, in possesso di cognizioni tecniche

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