Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tares, adempimenti dei contribuenti, esenzioni ed agevolazioni - Ufficio Tributi

Tares, adempimenti dei contribuenti, esenzioni ed agevolazioni

di Enzo Cuzzola (www.ufficiotributi.it 11/2/2013)

I contribuenti nelle dichiarazioni Tares degli immobili a destinazione ordinaria sono tenuti a indicare obbligatoriamente:

– dati catastali,
– numero civico di ubicazione degli immobili
– e numero interno, se esistente.

L’adempimento è posto a carico di coloro che effettuano le occupazioni degli immobili a partire dal 2013, poiché chi ha già prodotto la dichiarazione Tarsu o Tia non deve ripresentarla. Compete ai comuni il compito di fissare, nel regolamento, un termine per la denuncia e di approvare il modello per la dichiarazione.

I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine stabilito dall’ente, che decorre dal momento del possesso, dell’occupazione o della detenzione di locali e aree. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

L’articolo 1, comma 387, della legge di stabilità 2013 (228/2012), che ha apportato delle modifiche alla disciplina del nuovo regime di prelievo sui rifiuti, prevede che il Tares va calcolato sulla superficie calpestabile, i cui dati sono già in possesso dei comuni, e non più su quella catastale, anche se gli enti potranno fare gli accertamenti calcolando il tributo dovuto sull’80% della superficie catastale.

Detto parametro deve essere preso a base per tutti gli immobili a prescindere dalla loro destinazione, ordinaria o speciale.

La disposizione sopra citata rinvia l’utilizzo della superficie catastale per la tassazione degli immobili a destinazione ordinaria e lascia ai comuni il potere di fare ricorso al parametro catastale in sede di accertamento.

In questo modo, si fa convivere l’accertamento fondato su base catastale con quello fondato sulla superficie calpestabile, previsto dall’articolo 1, comma 340, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004).

Anche il potere di concedere, con regolamento, riduzioni tariffarie e esenzioni per il nuovo tributo sui rifiuti e i servizi spetta agli enti. Il consiglio comunale, infatti, può deliberare agevolazioni Tares, oltre quelle già previste dalla legge, purché l’ente abbia le risorse economiche per finanziarle. I benefici fiscali concessi dal comune si applicano non solo alla tassa, ma anche alla maggiorazione dovuta dai contribuenti sui servizi indivisibili.

L’articolo 14 del d.l. 201/2011 disciplina le agevolazioni tariffarie, riconoscendo al comune la facoltà di stabilire, con regolamento, riduzioni del tributo dovuto in presenza di determinate situazioni, in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti.

La riduzione della tariffa, comunque, non può superare il limite del 30%. Il beneficio può essere concesso per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali a uso abitativo.

Oltre alle agevolazioni tariffarie facoltative sopra enunciate, sono contemplate riduzioni che spettano ai contribuenti per legge: quali, ad esempio, le riduzioni per locali e aree situati nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, per le quali il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa. Misura massima che deve essere graduata tenendo conto della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La percentuale scende al 20% in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio. La stessa misura si applica nel caso di interruzione del servizio, dal quale possa derivare un danno o un pericolo di danno alle persone o all’ambiente. La riduzione obbligatoria della tariffa è inoltre disposta per le utenze domestiche ed è finalizzata a incentivare la raccolta differenziata.

Per le utenze non domestiche, invece, va applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

L’articolo 14, comma 19, stabilisce che il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, a condizione che il mancato gettito venga coperto da risorse diverse dai proventi del tributo. Le agevolazioni vanno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione.

La iscrizione in bilancio come spesa, si rende necessaria per evitare un’incidenza negativa sul tributo dovuto dai contribuenti soggetti al prelievo, visto che le somme riscosse devono coprire integralmente i costi del servizio.

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