Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tares in vigore dal 1 gennaio 2013 - Ufficio Tributi

Tares in vigore dal 1 gennaio 2013

Fonte: Investireoggi

Istituita dal 1 gennaio 2013. La conferma dell’istituzione dal prossimo anno della nuova tassa sui rifiuti e servizi comunali viene nel corso di un question time alla camera in cui è stato chiesto al Governo il differimento dell’entrata in vigore della normativa riguardante la nuova tassa rifiuti.

Tares: il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi

 Di fronte alla richiesta di proroga dell’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il  Dipartimento delle Finanze, preliminarmente, osserva che non è possibile dar esito alla richiesta di differimento dell’istituzione del nuovo tributo. L’istituzione del Tares, precisa il Dipartimento,deve essere necessariamente realizzata, in quanto rientra nell’ambito di una manovra di finanza pubblica più vasta e complessa, che prevede contestualmente la riduzione a decorrere dall’anno 2013, del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo nella misura del gettito della maggiorazione standard del nuovo tributo sui rifiuti.

Il regolamento istitutivo del Tares

L’impianto normativo del Tares, sottolinea nella sua risposta il Dipartimento, è costruito in modo da assicurare comunque l’istituzione e l’operatività del nuovo tributo, così come è già accaduto per la TIA2 per la quale la mancata adozione del regolamento non ha certo pregiudicato la possibilità di istituire in via facoltativa la TIA2. A tal proposito, sempre il Dipartimento evidenzia che il termine del 31 ottobre 2012 per l’emanazione del nuovo  regolamento con il quale devono essere stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti ha carattere meramente ordinatorio. Inoltre, sulla riscossione della maggiorazione, viene che – in considerazione delle difficoltà che potrebbero insorgere a carico dei comuni e dei contribuenti – si potrebbe valutare l’opportunità di evitare lo sdoppiamento delle modalità di riscossione (della tariffa, da un lato, e della maggiorazione, dall’altro), prevedendo, ad esempio, che la maggiorazione sia riscossa dallo stesso affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale è obbligato, contestualmente a riversarla al comune destinatario del gettito.

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