Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 TARES -L’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e il soggetto attivo. - Ufficio Tributi

TARES -L’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e il soggetto attivo.

Come previsto dall’art. 14, comma 1 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal 1° gennaio 2013 è applicabile il nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti (TARES).

Come è stato sottolineato sin dall’entrata in vigore del c.d. “Decreto Salva- Italia” lo scopo precipuo del nuovo prelievo è quello di introdurre una disciplina idonea razionalizzare una materia caratterizzata dalla presenza di diverse forme di prelievo. Basti pensare che negli ultimi anni la maggioranza dei comuni aveva mantenuto il regime della TARSU, ma molti avevano conservato la tariffa di igiene ambientale (TIA1) introdotta dall’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997. Inoltre, in questo panorama si sono inseriti anche i comuni che hanno istituito facoltativamente la tariffa integrata ambientale (TIA2), prevista dall’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ossia il codice ambientale.

Alla TARES è stato dunque affidato il non facile compito di sostituire, senza farli rimpiangere, i vecchi prelievi, la cui applicazione è stata caratterizzata da non poche difficoltà. A tale proposito non si può non richiamare la risonanza, anche mediatica, che si accompagna al problema, ancora irrisolto, dell’applicazione dell’IVA sulla TIA1.

Come prevede il comma 1 dell’art. 14 il nuovo tributo è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La precisazione secondo la quale la TARES è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale non è superflua, in quanto con essa si è voluto superare la diversa tipologia di prelievi, già rimarcata.

Va detto che il primo comma dell’art. 14, già prima della sua applicazione, ha subito delle modifiche poiché, mentre la versione originaria prevedeva che il servizio di gestione dei rifiuti  urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento fosse svolto in regime di privativa dai comuni, l’art. 25, comma 5, D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha stabilito che il servizio è “svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148″.  

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza  n. 199 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.4, e il legislatore ne ha preso atto modificando ancora una volta il comma 1 dell’art. 14. Infatti, l’art. 1, comma 387, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  ha disposto che il servizio è “svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale” , ritornando sostanzialmente alla previsione originaria.

Nel comma 1 dell’art. 14 è, inoltre, già presente la doppia veste che caratterizzata il tributo comunale, poiché questo è finalizzato a coprire sia i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, sia i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Per questi ultimi, però, il successivo comma 13, prevede l’istituzione di un’apposita maggiorazione.

Il comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 individua il soggetto attivo del tributo, specificando che è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo

Rispetto a quanto previsto per le altre forme di prelievo TARSU, TIA1 e TIA2, l’introduzione del criterio della prevalenza rappresenta un’innovazione che potrebbe far sorgere qualche dubbio applicativo. Infatti anche se la norma si riferisce espressamente alla superficie assoggettabile al tributo, sembra più ragionevole ritenere che nell’applicare il criterio della prevalenza si debba tener conto di tutta la superficie dell’immobile senza discriminare tra superficie esente o esclusa dall’applicazione del tributo. Con il criterio della prevalenza si è voluto, infatti, semplificare l’applicazione del tributo, cosa che risulterebbe, invece, senz’altro complicata dalla necessità di dover prima calcolare l’effettiva superficie assoggettabile alla TARES e poi individuare in quale comune si trova la parte prevalente. 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”.

2. “Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo”.

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