Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tari approvata dopo il bilancio di previsione - Ufficio Tributi

Tari approvata dopo il bilancio di previsione

TAR Calabria Reggio Calabria 8/4/2016 n. 392

La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808) ha affermato il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).
Anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale – va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; nonché Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2006, n. 6400).
Né la previsione dell’art. 193, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Tuel per cui “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, può in alcun modo avvalorare la tesi della derogabilità del termine di che trattasi, atteso che la disposizione da ultimo illustrata si limita a consentire la modifica delle aliquote, ampliando il termine per deliberare, senza peraltro incidere sulla natura perentoria del termine.

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