Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tariffa Igiene Ambientale (TIA): no IVA e prescrizione decennale

Tariffa Igiene Ambientale (TIA): no IVA e prescrizione decennale

Corte di Cassazione, sentenza n. 5627 del 7 marzo 2017

Attesa la qualificazione della domanda svolta dagli utenti come azione di condanna alla restituzione dell’indebito oggettivo diretta a far valere un autonomo diritto, ed individuato il fatto costitutivo di tale diritto – in relazione allo schema normativo astratto dell’art. 2033 codice civile – ritiene il Collegio che debba ritenersi esente da vizi la decisione del Tribunale di Genova che ha dichiarato improponibile, ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c., il motivo di gravame con il quale veniva investita la statuizione della sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la eccezione di prescrizione ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c., ritenendo assoggettato al termine ordinario di prescrizione il diritto di credito, azionato dagli utenti.

L’applicazione del termine prescrizionale breve ex art. 2948 comma 1 n. 4) c.c. potrebbe trovare giustificazione in relazione al diritto di credito della società erogatrice del servizio “a percepire il pagamento” delle somme richieste “periodicamente o ad anno”, ma non anche – invece – il distinto diritto di credito degli utenti “a ripetere” le somme indebitamente versate, che non integra una pretesa periodica avente titolo in un rapporto contraddistinto da “causa di durata”, rimanendo pertanto regolato dall’art. 2033 c.c. e soggetto all’ordinario termine di prescrizione dei diritti (art. 2946 c.c.), decorrente dai singoli pagamenti.

Sulla non assoggettabilità ad IVA anche della TIA vale richiamare le considerazioni già svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238/2009, secondo cui “la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi.

Sia la TARSU che la TIA sono entrate che debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008; in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume a contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza.

Quanto all’altro argomento della ricorrente secondo cui A. s.p.a., essendo società capitali, non può essere assimilata ad un “ente pubblico” considerato dalla direttiva IVA come requisito soggettivo di esenzione dall’imposta dell’attività svolta, unitamente all’esercizio di attività ed operazioni svolto in qualità di pubblica autorità, vale osservare come lo strumento organizzativo attraverso il quale le autorità pubbliche vengono a realizzare gli scopi di pubblica utilità istituzionalmente ad essi riservati, non immuta il principio della norma comunitaria di cui all’art. 13, par. 1, della direttiva n. 112/2006 laddove il soggetto di diritto privato venga ad esercitare gli stessi poteri pubblici dell’ente locale, accertando, applicando e riscuotendo il tributo per conto del Comune impositore: in tal caso, infatti, rimangono esenti da IVA le attività del gestore svolte per conto del Comune anche se comportano la riscossione di “diritti, canoni o contributi”.

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