Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tassa rifiuti, resuscita la Tarsu - Ufficio Tributi

Tassa rifiuti, resuscita la Tarsu

Fonte: Italia Oggi

I comuni potranno decidere di abbandonare la Tares e di continuare ad applicare anche per quest’anno il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012. L’ennesimo colpo di scena nella grottesca vicenda del tributo su rifiuti e servizi introdotto dal governo Monti arriva con un emendamento alla legge di conversione del decreto Imu (dl 102/2013), approvato alla camera.

In pratica, i sindaci potranno decidere di pensionare anticipatamente la Tares. Dal prossimo anno, infatti, entrerà in vigore un nuovo prelievo (il Trise), la cui disciplina sarà definita dalla legge di stabilità in discussione in questi giorni. L’emendamento approvato a Montecitorio consente di mantenere il regime (tributario o tariffario) già applicato nel 2012.

A tal fine, occorre un «provvedimento» da adottarsi entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, ovvero entro il 30 novembre. Tale scadenza sembra riguardare anche gli enti che hanno già licenziato il preventivo, mentre la competenza sembra essere pacificamente da attribuire ai consigli comunali.

Gli unici paletti validi per tutti i comuni riguardano la maggiorazione per i servizi indivisibili, che non potrà in nessun caso essere toccata, e la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento (su cui, peraltro, regna l’incertezza più assoluta dopo il dissidio interpretativo fra Mef e Ifel).

Solo per chi intenda continuare ad applicare la Tarsu, è previsto un ulteriore vincolo: in tal caso, si legge nell’emendamento, «la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo deve assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune».

Tale novella si inserisce in modo assai problematico nel già caotico quadro normativo della Tares, frutto di continue modifiche e stratificazioni successive.

Accanto alla disciplina generale contenuta nel dl 201/2011, infatti, il testo vigente del dl 102 ha già introdotto una modalità alternativa che dovrebbe consentire ai comuni di staccarsi da quanto previsto dal dpr 158/1999 e rispolverare i criteri delle tariffe Tarsu, ovvero prevedere un regime misto, come già sperimentato da molti comuni che in regime di Tarsu applicavano in parte i criteri della Tia.

Anche nella Tares «semplificata», peraltro, vige l’obbligo di copertura integrale dei costi (art. 5, comma 3, del dl 102). Ora, l’emendamento introduce una terza strada, ovvero la «continuità di regime» fra l’anno in corso e il 2012: in tal caso, quindi, l’obbligo di copertura integrale dei costi dovrebbe saltare.

Per questi ultimi, peraltro, si pone una questione in più: è possibile modificare la tariffe applicate lo scorso anno?

La formulazione dell’emendamento sembrerebbe escluderlo, imponendo di ricorrere al gettito di altri tributi/tariffe. In senso contrario, depone, però, l’avverbio «eventualmente».

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