Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tasse, no profit alla cassa - Ufficio Tributi

Tasse, no profit alla cassa

Fonte: Italia Oggi

Gli enti non commerciali possono mettersi in regola con il pagamento dell’ Imu e della Tasi. È questo uno degli effetti che derivano dal decreto dell’economia 26 giugno 2014 che ha approvato il modello di dichiarazione Imu-Tasi, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che gli enti devono presentare entro il 30 settembre. La mancanza del modello di dichiarazione potrebbe avere indotto gli enti non commerciali a non versare correttamente i due tributi, visto che è solo oggi che hanno a disposizione le istruzioni da seguire per stabilire l’esatto importo da corrispondere al comune.

Infatti, nel modello di dichiarazione dopo la prima facciata (riservata all’indicazione del comune destinatario dei tributi, dei dati identificativi del contribuente e dei dati relativi all’impegno alla presentazione telematica) ci sono due quadri relativi rispettivamente alla descrizione:

– degli immobili totalmente imponibili (quadro A);

– degli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti (quadro B).

Quest’ultimo quadro è molto importante perché in esso sono indicati (sulla base del dm 200/2012, attuativo dell’art. 91-bis, del dl 1/2012 convertito dalla legge 27/2012)i criteri necessari per determinare per ciascun immobile la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell’attività con modalità commerciali, con riferimento distintamente:

• all’attività didattica;

• alle altre attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs 504/92 e cioè le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge 222/85 e cioè le attività di religione e di culto.

L’ultimo foglio (quadro C) contiene i dati per la determinazione dell’Imu e della Tasi, nonché all’esposizione dei dati relativi a compensazioni e rimborsi per entrambi i tributi.

Riguardo al pagamento si deve ricordare che il comma 721 dell’art. 1 della legge 147/2013 stabilisce che il versamento dell’Imu è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del dlgs 241/97, in tre rate di cui le prime due (di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente) devono essere versate nei normali termini stabiliti dall’art. 9, comma 3, del dlgs 23/2011, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

La norma prevede, poi, che gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune per il quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Si ricorda che nella risoluzione n. 1/Df del 23 giugno 2014 la direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del dipartimento delle finanze hanno messo in evidenza che, detti enti il 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare:

-l’Imu a saldo dell’anno 2013;

– la prima rata Imu e Tasi, ove dovute, per l’anno 2014.

Nella risoluzione è stato anche evidenziato che la mancanza del modello di dichiarazione può considerarsi un elemento che giustifica i comuni a considerare sussistenti le condizioni per applicare l’art. 10 dello Statuto del contribuente, e stabilire, quindi, un termine ragionevole entro il quale gli enti non commerciali possono effettuare i versamenti dovuti senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Il termine suggerito è stato quello di un mese dalla pubblicazione del modello di dichiarazione Imu-Tasi, fermo restando che, cosi come è avvenuto per quello decorrente dalla scadenza del 16 giugno 2014, ogni comune può decidere in autonomia, pubblicizzando adeguatamente, per dovere di buona amministrazione, quanto deliberato al riguardo.

Si deve ricordare che la dichiarazione in esame non riguarda:

– gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’Imu e alla Tasi indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, come dispone lo stesso art. 7, comma 1, lettera i), del dlgs 504/92, a seguito delle modifiche apportate dal dl 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/2014;

– gli immobili posseduti dalle fondazioni bancarie di cui al dlgs 153/99, ai quali, in base al comma 6-quinquies dell’art. 9 del dl 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, non si applica l’esenzione in esame.

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