È quanto affermato dalla Corte dei Conti Liguria nella deliberazione n. 100/2016
Il Caso
Il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere sulla corretta modalità di calcolo del nuovo saldo di finanza pubblica introdotto per gli enti territoriali dall’articolo 1, commi 710 e 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in relazione alla problematica nascente dal disallineamento temporale determinatosi nell’effettuazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle trattenute della quota di imposta municipale propria (IMU) spettante all’Ente negli anni dal 2014 al 2016 destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale previsto dall’articolo 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
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