Tributi locali, ravvedimento a tre vie

Fonte: Italia Oggi

I contribuenti possono regolarizzare le violazioni di omesso, tardivo o parziale versamento del tributo anche entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore pagando una sanzione ridotta a 1/9 del minimo. Quindi, versando il 3,33% del tributo dovuto. Questa nuova fattispecie di ravvedimento operoso è l’unica, tra quelle introdotte dalla legge di Stabilità 2015 (190/2014), che risulta applicabile ai tributi locali. Mentre, quella che prevede la riduzione a 1/5 del minimo può essere utilizzata in casi residuali e solo su decisione autonoma dell’ente. È questa la posizione espressa dall’Ifel con una nota diffusa ieri.

Secondo l’istituto di finanza locale dell’Anci, l’articolo 1, comma 637, della legge di stabilità non limita il ravvedimento entro 90 giorni dalla commissione della violazione, a differenza delle altre tipologie, ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Il condono con il pagamento della sanzione ridotta a 1/9 del minimo costituisce, invece, l’unica fattispecie «applicabile in modo generalizzato ai tributi comunali». Dunque, il comma 637 della legge di stabilità, con l’inserimento della lettera a-bis) al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, dà maggiori chance agli interessati di sanare le violazioni commesse, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, versando una sanzione ridotta a 1/9 del minimo (30%) qualora il contribuente si ravveda entro il termine di 90 giorni dalla commissione della violazione, ferme restando le altre forme di condono già previste dalla legge. Per esempio, chi non ha versato, ha versato parzialmente o in ritardo l’Imu o la Tasi, oltre ad avvalersi del ravvedimento veloce entro 30 giorni decorrenti dal 16 dicembre, termine scaduto lo scorso 15 gennaio, pagando una sanzione ridotta a 1/10 (3%), ha ancora la possibilità di sanare la violazione entro 90 giorni con una penalità più elevata. Entro il 16 marzo può pentirsi pagando una sanzione del 3,33%. L’ultimo rimedio è la sanatoria lunga entro un anno, vale a dire entro il 16 dicembre 2015. In quest’ultimo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Naturalmente, oltre alla sanzione va pagato il tributo dovuto con i relativi interessi legali. Va posto in rilievo che l’interesse nella misura dell’1% doveva essere applicato fino alla fine del 2014. A partire dal 2015, come stabilito dal decreto del Mef dell’11 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre, il saggio degli interessi legali è stato ridotto allo 0,5%. Come indicato nella nota Ifel, gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano «con la regola del pro rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi». La nota chiarisce che il termine di 90 giorni decorre per i tributi locali solo «dal momento della scadenza di pagamento del tributo». È escluso che possa decorrere dalla presentazione della dichiarazione, perché per questi tributi non è prevista una dichiarazione periodica, ma solo «episodica». L’obbligo dichiarativo, infatti, deve essere assolto «solo in occasioni circostanziate e ben precise».

Nella nota, infine, viene precisato che l’altra ipotesi di ravvedimento introdotta con la lettera b-quater dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, nella parte in cui richiama l’articolo 24 della legge n. 4 del 1929, non è «esplicitamente collegata ai tributi di competenza comunale. Tuttavia, possono essere individuate fattispecie residuali alle quali la sanzione innovata (il 20% del minimo) può essere collegata nell’ambito del sistema tributario comunale». Si tratta, per la Fondazione Anci, dei casi in cui in seguito all’attività di controllo del territorio da parte dei vigili urbani o dei funzionari comunali vengono emessi accertamenti per insufficienti o omessi pagamenti. In realtà, la norma richiamata (articolo 24) non sembra riferirsi a queste violazioni.

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