Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Tributi, più tempo per le correzioni - Ufficio Tributi

Tributi, più tempo per le correzioni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Pasquale Mirto

Da quest’anno con la legge di stabilità gli enti locali avranno più tempo per correggere tariffe e aliquote comunali.
La regola generale sulla tempistica è fissata dall’articolo 1, comma 169 della legge 296/ 2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione. In questo modo le delibere hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Altrimenti scatta la proroga.
Ma alla regola generale si aggiunge da quest’anno una nuova eccezione. La legge di stabilità all’articolo 1, comma 444, dà la possibilità ai Comuni, per ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare tariffe e aliquote entro il 30 settembre, ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio.
Un’eccezione specifica già riguardava l’Imu. L’articolo 13, comma 13-bis del Dl 201/2011 prevede che da quest’anno l’efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione Imu decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del ministero del l’Economia, e gli effetti delle delibere retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito. Ma solo se la pubblicazione avviene entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. Quindi l’invio al Mef deve avvenire entro il 23 aprile. Altrimenti, aliquote e detrazione si intendono prorogate di anno in anno. Per rispettare questi termini i Comuni dovranno approvare le aliquote Imu entro fine marzo, anche se il termine di approvazione del bilancio 2013 è stato già prorogato al 30 giugno. Una situazione a tutt’evidenza illogica, oltre che lesiva del l’autonomia dei Comuni.
Anche per i termini di invio e pubblicazione delle delibere c’è una regola generale e varie eccezioni. La regola generale è contenuta nell’articolo 13, comma 15 del Dl 201/2011, il quale prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al ministero dell’Economia entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dal termine per il bilancio di previsione. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Ma questo nuovo meccanismo è subordinato a un decreto del Mef, ancora non emanato.
Oltre all’eccezione già detta per l’Imu, per l’addizionale Irpef l’articolo 14, comma 8, del Dlgs 23/2011 dispone che la delibera di variazione ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Mef a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce. Pena la conferma dell’addizionale approvata in precedenza.
Semplificare e uniformare questi variegati termini appare ormai una necessità imprescindibile.
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