Ad opera dell’art. 6 del decreto legge n. 193/2016, (cd. Decreto fiscale), è stata introdotta la definizione agevolata per icarichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016”. Con questo intervento normativo i contribuenti possono estinguere il debito “a ruolo” senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi nei predetti carichi.
In sintesi, la disposizione in parola prevede che debbano essere versate:

1. le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi,
2. le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle eventuali spese per le procedure esecutive e spese di notifica.

Ricordiamo che la “rottamazione dei ruoli” opera ex lege per la sola riscossione coattiva affidata ad Equitalia, mentre per le entrate riscosse con l’ingiunzione fiscale è fornita ai Comuni la facoltà introdotta dall’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 come approvato in sede di conversione.

Quindi i contribuenti dei Comuni che non si avvalgono dell’agente della riscossione nazionale per l’attività di riscossione coattiva, devono verificare se l’ente locale intende aderire alla “definizione agevolata”.

Pertanto, l’introduzione delle disposizioni dettate dal D.L. n. 193/2016 da parte dei Comuni che utilizzano l’ingiunzione fiscale, sia per carichi affidati ad agenti diversi da Equitalia, sia per carichi gestiti direttamente, costituisce una mera facoltà per permettere ai propri contribuenti di beneficiare di questa procedura agevolata.

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